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Serbatoi di sicurezza: la normativa e l’escamotage

Le Polo vanno a fuoco, VW corre ai ripari e cambia i serbatoi

La normativa comunitaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede che tutte le vetture oggetto della direttiva 70/156/CEE debbano obbligatoriamente (quindi senza possibilità alcuna di derogare) avere serbatoio con omologazione CE. La normativa 70/156/CEE definisce che questa tipologia di serbatoio (serbatoio di sicurezza) debba essere applicata ad ”ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada”.

Non è tanto Aci Sport “vampiro” a volere i serbatoi di sicurezza o la FIA “sanguisuga”, quelli tra virgolette sono appellativi “tipo” con cui viene periodicamente ribattezzata una federazione piuttosto che un’altra quando compie scelte mal digerite dalla base. I serbatoi di sicurezza sono imposti dalla comunità europea, dalla UE, per via di una direttiva CEE che l’Aci – club automobilistico e anche ente pubblico nazionale e associazione di enti pubblici territoriali, oltre che federazione sportiva – deve recepire e che ha potuto rimandare per due anni per via della pandemia del Covid-19.

Facciamo subito una premessa: anche se il problema del serbatoio di sicurezza sarebbe tecnicamente bypassabile, si creerebbero in un caso o nell’altro altri grandi problemi. Il primo è l’omologazione europea della vettura se si installa il serbatoio e il secondo è quello assicurativo in gara se invece non lo si installa. Fatta questa premessa, andiamo per gradi.

La normativa comunitaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede che tutte le vetture oggetto della direttiva 70/156/CEE debbano obbligatoriamente (quindi senza possibilità alcuna di derogare) avere serbatoio con omologazione CE. La normativa 70/156/CEE definisce che questa tipologia di serbatoio (serbatoio di sicurezza) deve essere applicata ad “ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole”.

Nell’articolo 6 sono previste le possibilità di modifiche del tipo e delle omologazioni e si fa riferimento all’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. “In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE”. Vi sembra un gioco dell’oca, beh… lo è ma con le penne vostre.

Articolo 5

L’articolo 5 dell’Allegato I della norma comunitaria pubblicata sulla Gazzetta è quello che ci interessa maggiormente. “I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d’aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento”. Fin qui, la teoria che deve o dovrebbe diventare applicazione pratica.

Comma 2

Poi, però, siccome le decisioni UE spesso le prende chi di auto capisce nulla e usa consulenze fornite dalle multinazionali, ci si ritrova ad avere a che fare con il comma 2, che evidentemente non è stato pensato per un Paese antiquato come l’Italia, dove ancora oggi le auto da corsa degli ex Gruppo A e Gruppo N non possono effettuare una revisione presso la motorizzazione perché, per colpa del nostro obsoleto CdS, non sono conformi a quanto segnato sul libretto di circolazione (in Francia, in Slovenia, in Croazia, in Spagna e in altri Paesi evoluti da questo punto di vista le auto da gara sono considerate dal CdS dei prototipi e o hanno targhe speciali o hanno permessi speciali). Comunque, in questo famigerato comma 2 si legge: “Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal Costruttore o dal suo mandatario nel Paese d’immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all’allegato III”. E qui sono dolori, perché in assenza di questa certificazione risulta impossibile dimostrare la correttezza dell’installazione del serbatoio di sicurezza. Quindi, è stato inutile montarlo. Altrettanto vero è, però, che se dovesse succedere qualcosa in gara, le assicurazioni che operano con Aci Sport potrebbero non pagare…

Dubbi e soluzioni

Leggendo il comma 2 ci siamo posti una domanda: Peugeot o la filiale nazionale rilasceranno la certificazione per le 106 o per le 205 che girano Italia? E Renault lo farà per le sue Clio Williams? E badate bene, questo vale per tutte le altre modifiche fatte sulle vetture trasformate in auto da corsa. Non se ne viene fuori, salvo adottare un escamotage lecito, come ad esempio rivedere la piramide italiana dei Gruppi e delle classi e fare confluire tutto in un Gruppo A Nazionale e/o Gruppo N Nazionale, quindi una sorta di scadute omologazioni che siano autorizzate dalla federazione a derogare per principio sportivo a questo diktat europeo per motivi storici e di unicità costruttiva all’impiego del serbatoio di sicurezza.

Ecco cosa prevede la norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativamente all’installazione dei serbatoi di sicurezza anche sulle auto da competizione.

                      ALLEGATO I
                      SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO
    1. CAMPO DI APPLICAZIONE
    1.1.  Il  presente  allegato  si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE.
    2. DEFINIZIONI
    Ai fini della presente direttiva, s'intende per:
    2.1.  "tipo  di  veicolo  per  quanto  concerne  i  serbatoi   di carburante",  i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne:
    2.1.1. La struttura, la forma, le dimensioni e  i  materiali  dei serbatoi,
    2  1.2.  L'ubicazione  del  serbatoio  o dei serbatoi nel veicolo (lato destro e/o sinistro, parte anteriore, posteriore e centrale);
    2.2. "serbatoio", il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il  carburante  liquido  definito   al   punto   2,   3,   utilizzato essenzialmente   per  la  propulsione  del  veicolo  esclusi  i  suoi accessori  (tubo  di  riempimento  (se  si  tratta  di  un   elemento separato),  bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni  con  il  motore  o  per  compensare  la  sovrappressione interna, ecc.);
    2.3.  "carburante  liquido",  un carburante liquido in condizioni ambiente normali.
    3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE
    3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo  4  della  direttiva 70/©56/CEE,  la  domanda  di  omologazione  di  un veicolo per quanto riguarda  i  serbatoi  di  carburante  deve  essere  presentata   dal
costruttore del veicolo.
    3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.
    3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:
    3.3.1.   un  veicolo  rappresentativo  del  tipo  di  veicolo  da omologare o le parti del veicolo  che  il servizio  tecnico  ritiene necessarie per le prove di omologazione.
    4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE
    4.1.  Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene  rilasciata  ai  sensi dell'articolo  4,  paragrafo  3  e,  se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.
    4.2.   Il   modello   della  scheda  di  omologazione  CE  figura nell'appendice 2.
    4.3. Conformemente all'allegato VII della  direttiva  70/156/CEE, al  tipo  di  veicolo  omologato  deve  essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.
    5. SPECIFICHE
    5.1. I serbatoi devono essere fabbricati  in  modo  da  resistere alla  corrosione.  Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore,  a  una  pressione  pari  al  doppio  della pressione  relativa  di  servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che  superi la  pressione  di  servizio  deve  essere  automaticamente compensata mediante dispositivi  appropriati  (orifizi,  valvole  di  sicurezza, ecc.).  Gli  orifizi  d'aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non  deve  poter  uscire  attraverso  il  tappo  del  serbatoio  o  i dispositivi  previsti  per  compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sara'  tollerato  solo uno sgocciolamento.
    5.2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere  protetti  dalle  conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore  del  veicolo;  le  parti  sporgenti,  i  bordi taglienti, ecc., devono essere evitati in prossimita' dei serbatoi.
    6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI
    6.1.  In  caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni  dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.
    7. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE
    7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della  produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.
                         
    
                      Appendice 1
                      SCHEDA INFORMATIVA N....
in conformita' con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto  riguarda  i  serbatoi  di   carburante   liquido   (Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)
Le  seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli  eventuali disegni  devono  essere  forniti  in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.
Qualora i sistemi, i componenti o le entita'  tecniche  includano funzioni  controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.
    0. DATI GENERALI
    0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .........
    0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .........
    0.3.  Mezzi   di   identificazione   del  tipo,  se   marcati sul veicolo (h): ........................................................
    0.3.1. Posizione della marcatura: ...............................
    0.4. Categoria del veicolo (1) ..................................
    0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ..........................
    0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ..........
    1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO
    1.1. Fotografie e/o  disegni   di   un  veicolo   rappresentativo (soltanto per stili diversi di carrozzeria): ........................
    3. MOTOPROPULSORE (q)
    3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (1)
    3.2.3. Serbatoi del carburante
    3.2.3.1. Serbatoi di servizio
    3.2.3.1.1. Numero, capacita' e materiale: .......................
    3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica dei  serbatoi con  tutti i raccordi  e  le   tubazioni   del   dispositivo  di  sfiato  e   di ventilazione, dispositivi di  bloccaggio,  valvole,   dispositivi  di
fissaggio: ..........................................................
    3.2.3.1.3. Disegno che illustra con   chiarezza  l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ...............................................
    3.2.3.2. Serbatoi ausiliari
    3.2.3.2.1. Numero, capacita' e materiale: .......................
    3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di  ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .......
    3.2.3.2.3. Disegno che illustra  con   chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ...............................................
                                            .........................
                                                 (Data, fascicolo)
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    (*)  La  numerazione  dei  punti  e le note in calce che figurano nella   presente   scheda   informativa   corrispondono   a    quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.
    (1) Cancellare la dicitura inutile.

                             Appendice 2
                               MODELLO
                 Formato massimo: A4 (210 x 297 mm)
                      SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE
                                             _______________________
                                            |                       |
                                            |      Timbro           |
                                            |  dell'amministrazione |
                                            |_______________________|
    Comunicazione concernente:
    - l'omologazione (1)
    - l'estensione dell'omologazione (1)
    - il rifiuto dell'omologazione (1)
    -    la    revoca   dell'omologazione   (1)   di   un   tipo   di veicolo/componente/entita'  tecnica(1)   per   quanto   concerne   la direttiva   .../.../CEE,   modificati   da   ultimo  dalla  direttiva
.../.../CE.
    Numero di omologazione: .........................................
    Motivo dell'estensione: .........................................
                               PARTE I
    0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): .........
    0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): .........
    0.3.  Mezzi   di   identificazione   del   tipo,  se  marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1) (2): .........................
    0.3.1. Posizione della marcatura: ...............................
    0.4. Categoria del veicolo (1) (3): .............................
    0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ..........................
    0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di  omologazione CE per componenti ed entita' tecniche: ..............................
    0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .........
                              PARTE II
    1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum
    2. Servizio tecnico incaricato delle prove: .....................
    3. Data del verbale di prova: ...................................
    4. Numero del verbale di prova: .................................
    5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum
    6 Luogo: ........................................................
    7. Data: ........................................................
    8. Firma: .......................................................
    9  Si  allega  l'indice  del fascicolo di omologazione depositato presso l'aurorita' che rilascia l'omologazione,  del  quale  si  puo' richiedere copia.
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    (1) Cancellare la dicitura inutile.
    (2)  Se  i  mezzi  di  identificazione  del  tipo  contengono dei caratteri che non interessano la descrizione  del  tipo  di  veicolo, componente   o  entita'  tecnica  di  cui  alla  presente  scheda  di
omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es. ABC??123??)
    (3) Cfr. definizione di cui all'allegato  II  A  della  direttiva 70/156/CEE.
                                -----
           Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...
         concernente l'omologazione di un veicolo per quanto
           riguarda la direttiva 70/221/CEE (serbatoi per
              carburante liquido), modificata da ultimo
                     della direttiva .../.../CE.
    1.  Altre informazioni
    1.1. Materiale: .................................................
    1.2.  Capacita': ................................................
    1.3.  Posizione(i): .............................................
    1.4.  Carburante: gasolio/benzina/altri (1): ....................
    5. Osservazioni: ................................................
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    (1)  Cancellare la dicitura inutile.

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