Serbatoi di sicurezza: la normativa e l’escamotage
La normativa comunitaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede che tutte le vetture oggetto della direttiva 70/156/CEE debbano obbligatoriamente (quindi senza possibilità alcuna di derogare) avere serbatoio con omologazione CE. La normativa 70/156/CEE definisce che questa tipologia di serbatoio (serbatoio di sicurezza) debba essere applicata ad ”ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada”.
Non è tanto Aci Sport “vampiro” a volere i serbatoi di sicurezza o la FIA “sanguisuga”, quelli tra virgolette sono appellativi “tipo” con cui viene periodicamente ribattezzata una federazione piuttosto che un’altra quando compie scelte mal digerite dalla base. I serbatoi di sicurezza sono imposti dalla comunità europea, dalla UE, per via di una direttiva CEE che l’Aci – club automobilistico e anche ente pubblico nazionale e associazione di enti pubblici territoriali, oltre che federazione sportiva – deve recepire e che ha potuto rimandare per due anni per via della pandemia del Covid-19.
Facciamo subito una premessa: anche se il problema del serbatoio di sicurezza sarebbe tecnicamente bypassabile, si creerebbero in un caso o nell’altro altri grandi problemi. Il primo è l’omologazione europea della vettura se si installa il serbatoio e il secondo è quello assicurativo in gara se invece non lo si installa. Fatta questa premessa, andiamo per gradi.
La normativa comunitaria pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale prevede che tutte le vetture oggetto della direttiva 70/156/CEE debbano obbligatoriamente (quindi senza possibilità alcuna di derogare) avere serbatoio con omologazione CE. La normativa 70/156/CEE definisce che questa tipologia di serbatoio (serbatoio di sicurezza) deve essere applicata ad “ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote e una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori e macchine agricole”.
Nell’articolo 6 sono previste le possibilità di modifiche del tipo e delle omologazioni e si fa riferimento all’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. “In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell’articolo 5 della direttiva 70/156/CEE”. Vi sembra un gioco dell’oca, beh… lo è ma con le penne vostre.
Articolo 5
L’articolo 5 dell’Allegato I della norma comunitaria pubblicata sulla Gazzetta è quello che ci interessa maggiormente. “I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d’aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento”. Fin qui, la teoria che deve o dovrebbe diventare applicazione pratica.
Comma 2
Poi, però, siccome le decisioni UE spesso le prende chi di auto capisce nulla e usa consulenze fornite dalle multinazionali, ci si ritrova ad avere a che fare con il comma 2, che evidentemente non è stato pensato per un Paese antiquato come l’Italia, dove ancora oggi le auto da corsa degli ex Gruppo A e Gruppo N non possono effettuare una revisione presso la motorizzazione perché, per colpa del nostro obsoleto CdS, non sono conformi a quanto segnato sul libretto di circolazione (in Francia, in Slovenia, in Croazia, in Spagna e in altri Paesi evoluti da questo punto di vista le auto da gara sono considerate dal CdS dei prototipi e o hanno targhe speciali o hanno permessi speciali). Comunque, in questo famigerato comma 2 si legge: “Per ciascun veicolo costruito conformemente al prototipo omologato, viene compilato, dal Costruttore o dal suo mandatario nel Paese d’immatricolazione, un certificato di conformità, il cui modello figura all’allegato III”. E qui sono dolori, perché in assenza di questa certificazione risulta impossibile dimostrare la correttezza dell’installazione del serbatoio di sicurezza. Quindi, è stato inutile montarlo. Altrettanto vero è, però, che se dovesse succedere qualcosa in gara, le assicurazioni che operano con Aci Sport potrebbero non pagare…
Dubbi e soluzioni
Leggendo il comma 2 ci siamo posti una domanda: Peugeot o la filiale nazionale rilasceranno la certificazione per le 106 o per le 205 che girano Italia? E Renault lo farà per le sue Clio Williams? E badate bene, questo vale per tutte le altre modifiche fatte sulle vetture trasformate in auto da corsa. Non se ne viene fuori, salvo adottare un escamotage lecito, come ad esempio rivedere la piramide italiana dei Gruppi e delle classi e fare confluire tutto in un Gruppo A Nazionale e/o Gruppo N Nazionale, quindi una sorta di scadute omologazioni che siano autorizzate dalla federazione a derogare per principio sportivo a questo diktat europeo per motivi storici e di unicità costruttiva all’impiego del serbatoio di sicurezza.
Ecco cosa prevede la norma pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale relativamente all’installazione dei serbatoi di sicurezza anche sulle auto da competizione.
ALLEGATO I SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO 1. CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE. 2. DEFINIZIONI Ai fini della presente direttiva, s'intende per: 2.1. "tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante", i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne: 2.1.1. La struttura, la forma, le dimensioni e i materiali dei serbatoi, 2 1.2. L'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo (lato destro e/o sinistro, parte anteriore, posteriore e centrale); 2.2. "serbatoio", il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburante liquido definito al punto 2, 3, utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo esclusi i suoi accessori (tubo di riempimento (se si tratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare la sovrappressione interna, ecc.); 2.3. "carburante liquido", un carburante liquido in condizioni ambiente normali. 3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE 3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/©56/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo. 3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1. 3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue: 3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione. 4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE 4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE. 4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2. 4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo' assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo. 5. SPECIFICHE 5.1. I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar. Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sara' tollerato solo uno sgocciolamento. 5.2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del veicolo; le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc., devono essere evitati in prossimita' dei serbatoi. 6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI 6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE. 7. CONFORMITA' DELLA PRODUZIONE 7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformita' della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE. Appendice 1 SCHEDA INFORMATIVA N.... in conformita' con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido (Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE) Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli. Qualora i sistemi, i componenti o le entita' tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni. 0. DATI GENERALI 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ......... 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ......... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo (h): ........................................................ 0.3.1. Posizione della marcatura: ............................... 0.4. Categoria del veicolo (1) .................................. 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .......................... 0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: .......... 1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO 1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (soltanto per stili diversi di carrozzeria): ........................ 3. MOTOPROPULSORE (q) 3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (1) 3.2.3. Serbatoi del carburante 3.2.3.1. Serbatoi di servizio 3.2.3.1.1. Numero, capacita' e materiale: ....................... 3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: .......................................................... 3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ............................................... 3.2.3.2. Serbatoi ausiliari 3.2.3.2.1. Numero, capacita' e materiale: ....................... 3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: ....... 3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ............................................... ......................... (Data, fascicolo) ----- (*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse. (1) Cancellare la dicitura inutile. Appendice 2 MODELLO Formato massimo: A4 (210 x 297 mm) SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE _______________________ | | | Timbro | | dell'amministrazione | |_______________________| Comunicazione concernente: - l'omologazione (1) - l'estensione dell'omologazione (1) - il rifiuto dell'omologazione (1) - la revoca dell'omologazione (1) di un tipo di veicolo/componente/entita' tecnica(1) per quanto concerne la direttiva .../.../CEE, modificati da ultimo dalla direttiva .../.../CE. Numero di omologazione: ......................................... Motivo dell'estensione: ......................................... PARTE I 0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ......... 0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ......... 0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entita' tecnica (1) (2): ......................... 0.3.1. Posizione della marcatura: ............................... 0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ............................. 0.5. Nome e indirizzo del costruttore: .......................... 0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entita' tecniche: .............................. 0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ......... PARTE II 1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum 2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ..................... 3. Data del verbale di prova: ................................... 4. Numero del verbale di prova: ................................. 5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum 6 Luogo: ........................................................ 7. Data: ........................................................ 8. Firma: ....................................................... 9 Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'aurorita' che rilascia l'omologazione, del quale si puo' richiedere copia. ----- (1) Cancellare la dicitura inutile. (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita' tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad es. ABC??123??) (3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE. ----- Addendum alla scheda di omologazione CE n. ... concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/221/CEE (serbatoi per carburante liquido), modificata da ultimo della direttiva .../.../CE. 1. Altre informazioni 1.1. Materiale: ................................................. 1.2. Capacita': ................................................ 1.3. Posizione(i): ............................................. 1.4. Carburante: gasolio/benzina/altri (1): .................... 5. Osservazioni: ................................................ ----- (1) Cancellare la dicitura inutile.
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