Il TAR ha deciso sul ricorso di Sticchi Damiani: si va avanti così
La decisione del TAR segna un importante punto a favore della linea assunta dalla Presidenza del Consiglio. Per Sticchi Damiani, che ha presieduto l’ACI per oltre un decennio, l’ordinanza rappresenta un passo indietro nella battaglia legale per il riconoscimento della legittimità del proprio incarico.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, ha respinto la domanda cautelare presentata da Angelo Sticchi Damiani – in proprio e nella sua qualità di Presidente pro tempore dell’Automobile Club d’Italia – volta a sospendere l’efficacia del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che lo ha dichiarato decaduto dalla carica e ha disposto il commissariamento dell’Ente, con la nomina del generale Tullio Del Sette quale Commissario straordinario.
Il ricorso, registrato al n. 2659 del 2025, è stato proposto da Sticchi Damiani assistito dall’avvocato Saverio Sticchi Damiani. Le controparti istituzionali – la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il relativo Dipartimento per lo Sport – si sono costituite in giudizio per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato, così come l’ACI, difeso da un collegio legale composto dagli avvocati Francesco Guarino, Aureliana Pera, Fabio Cintioli e David Astorre. Non si è costituito invece in giudizio il generale Del Sette.
Il provvedimento impugnato
La contestazione muoveva dalla richiesta di annullamento, con sospensione in via cautelare, del D.P.C.M. del 21 febbraio 2025 – notificato all’ACI il 3 marzo seguente – con il quale il Presidente del Consiglio ha disposto la decadenza dell’ingegner Sticchi Damiani dalla presidenza dell’ACI e il contestuale commissariamento dell’Ente, motivato, secondo quanto appreso anche dagli organi di stampa, dall’esigenza di conformarsi alla normativa sulla durata dei mandati negli enti pubblici che rivestono anche natura di federazione sportiva.
Le valutazioni del Tribunale
Il TAR ha esaminato preliminarmente il quadro normativo applicabile. In particolare, ha richiamato:
- l’art. 65 dello Statuto dell’ACI, che legittima il Presidente del Consiglio a sciogliere gli organi locali dell’ACI per gravi motivi, prevedendo anche la possibilità di nominare commissari;
- l’art. 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, che limita a un massimo di tre il numero di mandati consecutivi per i presidenti di enti pubblici;
- l’art. 7 del D.L. 31 dicembre 2024, n. 207 (convertito in legge n. 20/2025), che ribadisce l’applicabilità di tale limite anche agli enti pubblici con natura di federazione sportiva, come l’ACI, disponendo l’adozione di elezioni entro 45 giorni dall’entrata in vigore della norma e, in caso di inerzia, la nomina governativa di un commissario.
La questione del quadriennio olimpico
Un punto centrale del ricorso riguardava l’interpretazione della durata del mandato: secondo il ricorrente, il proprio mandato quadriennale avrebbe avuto decorrenza dal 5 ottobre 2021 e sarebbe dunque ancora in corso. Tuttavia, il TAR ha chiarito che, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto ACI, i mandati sono legati al quadriennio olimpico, la cui definizione è stabilita dalla Carta Olimpica. Quest’ultima individua il quadriennio come il periodo compreso tra il 1° gennaio successivo ai Giochi olimpici estivi e il 31 dicembre del quarto anno. Nel caso in esame, il quadriennio corrente si è aperto il 1° gennaio 2021 e si concluderà il 31 dicembre 2024, rendendo quindi non più attuale la posizione di Sticchi Damiani oltre tale scadenza.
Decisione e motivazioni
Il TAR, pur riconoscendo la rilevanza e complessità della vicenda, ha ritenuto infondata – in questa fase sommaria – l’istanza cautelare volta a sospendere gli effetti del decreto governativo, escludendo la sussistenza dei presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora necessari per accogliere la richiesta.
Non sono emersi, secondo i giudici, elementi sufficienti a invalidare il decreto del Presidente del Consiglio alla luce della normativa vigente. L’ordinanza ha inoltre chiarito che le motivazioni legate alla violazione del limite di mandati sono pienamente idonee a giustificare l’azione straordinaria del Governo.
Il Tribunale ha infine disposto la compensazione delle spese tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia.
La decisione del TAR segna un importante punto a favore della linea assunta dalla Presidenza del Consiglio. Per Sticchi Damiani, che ha presieduto l’ACI per oltre un decennio, l’ordinanza rappresenta un passo indietro nella battaglia legale per il riconoscimento della legittimità del proprio incarico. Il merito del ricorso resta tuttavia da decidere, ma con l’istanza cautelare respinta, la nomina del generale Del Sette può ora procedere senza ostacoli.









