Tra gli ordini del giorno del Governo spunta il commissario per Aci
La questione dell’ACI, in particolare, potrebbe avere ripercussioni non solo sul piano giuridico e amministrativo, ma anche su quello sportivo e politico. Il nodo del commissariamento e della futura gestione dell’ente resta dunque uno dei punti più delicati della discussione in Aula.
Lunedì 17 febbraio 2025, la Camera dei Deputati si riunisce per esaminare la conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, il quale introduce misure organizzative urgenti per affrontare situazioni di particolare emergenza e per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il provvedimento, seguito dai relatori Frassini per la V Commissione e Benvenuti Gostoli per la VIII Commissione, contiene diverse disposizioni di rilievo, tra cui l’articolo 7, che riguarda lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva.
L’articolo 7 e le elezioni nelle federazioni sportive
L’articolo 7 stabilisce norme interpretative relative alle disposizioni di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo n. 242 del 1999 e all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 43 del 2017. Nello specifico, la norma esclude l’applicabilità, agli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva, delle disposizioni che hanno eliminato il limite ai mandati consecutivi per i presidenti delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e degli enti di promozione sportiva, nonché delle loro strutture territoriali regionali. Inoltre, si prevede l’inapplicabilità della maggioranza qualificata in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo.
Questa disposizione riporta in vigore l’articolo 6 della legge n. 14 del 1978, che impone un limite massimo di due mandati consecutivi per i presidenti e i vicepresidenti di istituti e enti pubblici, compresi quelli di natura economica. Tale misura, dunque, comporta l’obbligo per gli enti pubblici aventi natura sportiva di adeguarsi a questo limite.
Il caso dell’Automobile Club d’Italia
L’applicazione dell’articolo 7 coinvolge in particolare tre enti pubblici con caratteristiche sportive: l’Aero Club d’Italia, l’Unione Italiana Tiro a Segno e, soprattutto, l’Automobile Club d’Italia (ACI). Quest’ultimo si trova in una posizione di particolare rilievo, poiché l’applicazione della nuova norma comporterà la decadenza dell’attuale presidente, recentemente rieletto con oltre il 90% dei voti espressi dagli iscritti.
La norma prevede inoltre che entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge, tali enti dovranno adottare gli atti necessari per l’indizione di nuove elezioni, in conformità alle nuove disposizioni. Il Governo, in ogni caso, provvederà alla nomina di un commissario straordinario con il compito di gestire il processo elettorale.
Le implicazioni politiche e istituzionali
La previsione del commissariamento dell’ACI ha generato ampio dibattito sia a livello politico che all’interno del mondo sportivo e automobilistico. La decisione di rimuovere il presidente in carica e di affidare la gestione transitoria a un commissario straordinario solleva interrogativi sulla continuità delle politiche dell’ente, sulle conseguenze per le attività dell’ACI e sulle possibili ricadute nel panorama delle competizioni automobilistiche italiane.
Alla luce di queste preoccupazioni, la Camera dei Deputati ha inserito nel fascicolo di seduta un ordine del giorno che impegna il Governo a garantire che il commissario straordinario dell’ACI sia una persona di riconosciuta indipendenza, competenza ed esperienza nel settore. Nel documento si legge che il Governo si impegna “a garantire, per quanto di competenza, che il prossimo commissario dell’Automobile club d’Italia sia una persona di riconosciuta indipendenza e comprovata competenza ed esperienza in materia, escludendo che tale ruolo possa essere attribuito a chi ricopra o abbia ricoperto incarichi politici e istituzionali nonché ai suoi familiari e affini”.
L’ordine del giorno impone inoltre l’esclusione dalla nomina di chi abbia ricoperto incarichi politici e istituzionali, nonché dei suoi familiari e affini.









