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Aci Sport vara la norma anti-pietra e anti-chiodo: servirà?

La premiazione Aci Sport si tiene a Monza

Varate norme anti-pietra e anti-chiodo e inasprite quelle già esistenti sulla frode sportiva. Ma servirà davvero? Oppure è l’ennesima conferma del fatto che il problema c’è e non si sa come affrontarlo? Cominciamo con l’analizzare le modifiche apportate. L’ultimo aggiornamento delle Norme Generali 2020 per il Settore Rally, effettuato in data 24 febbraio 2020, riporta la nuova normativa riguardante fatti violenti dei terzi – sostenitori stabilita di recente dalla Giunta Sportiva Aci su proposta della Commissione Rally Aci Sport.

La Giunta Sportiva dell’Automobile Club d’Italia, su proposta della Commissione Rally Aci Sport, ha stabilito una serie di norme, destinate al momento ai soli iscritti e alle gare del CIR riguardante fatti violenti atti diretti all’alterare i risultati sportivi delle gare.

Come prima cosa sono stati precisati gli ambiti di azione delle norme con la riaffermazione di alcuni concetti cardine, che sono stati riassunti e precisati, nei seguenti punti:

Estratto dalle Norme Generali 2020 – Settore Rally

ART. A – FATTI VIOLENTI DEI TERZI – SOSTENITORI (Riferimento agli iscritti e gare CIR)

Chi, nel corso di una manifestazione rally, al fine di recare pregiudizio al risultato sportivo di uno o più concorrenti, collochi pietre, chiodi o altri ostacoli sul percorso di gara ovvero utilizzi finte segnalazioni o eserciti qualsiasi altro sistema di interferenza o di disturbo, compie un fatto violento anche se la condotta è solo tentata e anche se il pregiudizio non si realizza.

L’apposizione di ostacoli sul percorso costituisce, inoltre, grave attentato all’incolumità dei concorrenti. In ordine alle violazioni relative a illecito sportivo, frode sportiva associate a condotte violente e pericolose contro l’incolumità di altri concorrenti e una o più persone, anche solo tentate, vige per i titolari di licenza sportiva che partecipano ai Rally il principio della “responsabilità oggettiva” di cui all’articolo 223 RSN; pertanto, le predette condotte, registrate durante le manifestazioni rally, potranno essere poste a carico dei titolari di licenza sportiva in tutti i casi in cui siano, direttamente o indirettamente, riconducibili agli stessi, anche se attuate da terzi non titolari di licenza, che però siano comunque relazionabili allo stesso titolare di licenza.

Nel caso di accertato pregiudizio mediante azione idonea ad alterare il risultato sportivo dei concorrenti, effettuato secondo quanto indicato al primo comma del presente articolo, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà emettere speciale provvedimento previsto nell’ambito dell’articolo 21.16.

Pertanto, In base a quanto sopra riportato sono state varate alcune norme per il superamento sul campo di gara degli effetti di tali azioni, unitamente a maggiori meccanismi di controllo per scoraggiare e reprimere ove possibile di tali atti violenti:

Di seguito tutte le modifiche della normativa generale rally

21.16 ALTERAZIONE DEI RISULTATI DI UN RALLY. (Riferimento agli iscritti e gare CIR)
Premesso, ai sensi dell’articolo 8.2 del RSN, che:

È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse; Che la frode in competizioni sportive è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989. Si prevede quanto segue:

21.16.1 DANNEGGIAMENTO TENTATO O PROVOCATO MEDIANTE CHIODI OSTACOLI O ALTRI SISTEMI
Chi, nel corso di una manifestazione rally, al fine di recare pregiudizio al risultato sportivo di uno o più concorrenti, collochi pietre, chiodi o altri ostacoli sul percorso di gara ovvero utilizzi finte segnalazioni o eserciti qualsiasi altro sistema di interferenza o di disturbo, compie un fatto violento anche se la condotta è solo tentata e anche se il pregiudizio non si realizza, potrà essere sottoposto alla giustizia sportiva secondo quanto indicato all’articolo 1 della presente norma generale e del RSN. In tali casi al fine di effettuare un accertamento rigoroso delle circostanze fattuali avvenute :

  1. E’ fatto obbligo al concorrente e/o conduttore danneggiato di immediata denuncia all’ Ufficiale di Gara incaricato alla fine della stessa prova speciale, a pena di inapplicabilità delle presenti disposizioni;
  2. Il contenuto del camera car del concorrente dovrà essere messo a disposizione all’ Ufficiale di Gara incaricato, alla fine della stessa prova speciale, a pena di inapplicabilità delle presenti disposizioni;
  3. In caso di componenti danneggiate le stesse dovranno essere consegnate all’Ufficiale di Gara, incaricato per i danneggiamenti agli pneumatici la procedura sarà quella di identificazione con apposizione di sigillo e riposizionamento all’interno della vettura, il pneumatico sarà prelevato al primo parco assistenza, successivamente ad eventuali operazioni di pesatura.
  4. Delle superiori attività sarà redatto un apposito format di consegna con annotazione delle dichiarazioni del conduttore, sottoscritto dall’ ufficiale di gara e dai conduttori.
  5. L’incaricato per ciascuna prova speciale per tale attività sarà nominato mediante circolare informativa e potrà essere un licenziato con qualifica di C.T.-V.T. regionale, Acisport individuerà e formerà appositamente tali Ufficiali di gara preposti a queste incombenze.
  6. Il concorrente, una volta attuata la procedura di denuncia e consegna, ha l’obbligo di presentare comunque apposito reclamo, con eventuale integrazione nell’esposizione dei fatti e rinvio al materiale consegnato. In tale sede, potranno essere presentate altresì ulteriori prove materiali riconducibili al fatto (video di terzi , indicazione di testimonianze etc.).
  7. Il Collegio dei CC.SS., avuta notizia della presentazione della denuncia, dovrà tempestivamente esaminare il caso avviando opportuno procedimento, attivando anche d’ufficio le necessarie attività istruttorie, e successivamente, sulla base delle prove fornite in sede di reclamo, pronunciarsi secondo la presente normativa ed il R.S.N..
  8. Il Collegio dei CC.SS. dovrà valutare rigorosamente i fatti che possano ricadere nell’ambito della responsabilità oggettiva, in caso di illecito e frode sportiva attuata attraverso danneggiamenti posti in essere contro concorrenti / conduttori da parte di terze persone e, qualora vengano acclarate connessioni con concorrenti in gara, dovranno essere applicate le sanzioni previste all’art.1. Particolare attenzione deve essere prestata dai Commissari Sportivi nell’individuare eventuali casi di frode sportiva, attuata attraverso attività simulatorie tendenti al mantenimento di posizioni già acquisite da parte del denunciante, ed attuare le necessarie attività conseguenti, anche con adozione delle sanzioni secondo quanto indicato all’articolo 1.
    21.16.1.1. Obbligo camera car
    Le vetture dei concorrenti iscritti al C.I.R. dovranno essere obbligatoriamente dotate di una camera car che inquadri la sede stradale, posizionata sul paraurti o sul tetto della stessa il materiale video è di competenza esclusiva di ACISPORT
    21.16.2 Provvedimento del Collegio dei Commissari Sportivi
    Sulla base di quanto accertato a seguito della presentazione della denuncia a fine prova speciale e del reclamo da parte dei concorrenti danneggiati, il Collegio dei Commissari Sportivi potrà adottare apposito provvedimento speciale, che di seguito viene indicato.
    21.16.3 Attribuzione di Tempo Forfettario.
    Il Collegio dei Commissari Sportivi , potrà attribuire, nei casi di accertato pregiudizio mediante azione idonea ad alterare il risultato sportivo del concorrente , ,un tempo forfettario in ciascuna della/e prove speciali in cui si sono verificati ed accertati tali fatti. La modalità di assegnazione del tempo forfettario è demandata ai Commissari Sportivi, che potranno assegnare a ciascuno degli equipaggi coinvolti dal danneggiamento un tempo giudicato il più equo, con apposita decisione , in base al presente articolo. Per le precedenti attività Il collegio potrà utilizzare tutti i mezzi di prova ritenuti idonei (es.tracking, video). I Commissari Sportivi potranno annullare eventuali penalità accumulate dai concorrenti/conduttori danneggiati, con apposita decisione I provvedimenti saranno sempre adottati ai sensi dell’articolo 215 RSN e saranno notificati a tutti gli altri concorrenti esclusivamente mediante affissione all’albo di gara.
    21.16.4 Procedura consegna materiale
    Alla fine di ciascuna prova speciale dovrà essere individuata, in sede di sopralluogo preventivo del Supervisore, una zona posta dopo il cartello stop della P.S. e prima del cartello fine zona di controllo. In tale zona sarà consentito ai conduttori di effettuare le necessarie operazioni per la consegna di materiali sulla vettura, in deroga al divieto vigente nelle zone di controllo Ove necessario la zona potrà essere localizzata , da parte del supervisore , in alternativa ,anche in un area immediatamente successiva al cartello fine zona di controllo. In entrambi i casi, la zona sarà delimitata mediante fettuccia o transenne; all’interno della stessa potranno accedere solo i concorrenti/conduttori e gli ufficiali di gara preposti, tale zona sarà identificata da apposito cartello (pubblicato in calce alla presente NG). nonché sul radar. Sarà compilato un modulo (riportato nell’appendice IX) sul quale dovranno essere indicati in maniera specifica i materiali consegnati; (gomme , video, etc) unitamente alle dichiarazioni dell’equipaggio, è ammessa anche la fonovideoregistrazione delle stesse ove possibile. Le fasi di ingresso della vettura nella zona unitamente alle condizioni della vettura e le operazioni preliminari di consegna dovranno essere video riprese; ciascun particolare consegnato dovrà essere fotografato, e dotato di documentazione di identificazione debitamente sottoscritta dal concorrente e Commissario tecnico. Il tempo intercorso durante le fasi di consegna sarà neutralizzato,al C.O. successivo, pertanto il secondo Cronometrista presente allo Stop della prova Speciale provvederà a misurare il tempo intercorso per tale fase e provvederà all’annotazione sulla tabella di marcia dello stesso con apposito timbro , informando contestualmente la Direzione Gara, che assegnerà un tempo residuo adeguato al Conduttore per raggiungere il successivo C.O. Il Direttore di gara in accordo con i Commissari Sportivi , potrà riposizionare il concorrente in modo da riportarlo nel naturale ordine di partenza di titolarità, nell’ambito dei successivi riordinamenti, mediante apposito comunicato da adottare ai sensi della presente normativa. Il materiale consegnato unitamente alla denuncia dovrà essere immediatamente messo a disposizione dei Commissari Sportivi che procederanno immediatamente agli accertamenti di natura tecnica mediante incarico ai Commissari Tecnici . In caso di avvenuta denuncia, a cui non dovesse seguire la presentazione di reclamo, il Collegio dei Commissari Sportivi dovrà segnalare l’accaduto alla procura federale.
    21.16.5 Tutor percorso
    Al fine di aumentare il controllo tendente ad evitare la formazione degli illeciti di cui al presente articolo, esclusivamente nelle gare del C.I.R. potranno essere designati dei tutor, in possesso di licenza di UU.GG.,incaricati di sorvegliare specifici tratti di percorso intercorrenti fra un punto di servizio di C.P. e l’altro in relazione ad apposizioni di ostacoli, chiodi ,pietre etc. Tali tutor svolgeranno la loro attività su disposizione della Direzione Gara. Le segnalazioni di irregolarità potranno essere accompagnate da fotografie o video effettuate dal Tutor.
    21.16.6 Commissari Sportivi
    Il collegio dei Commissari sportivi nelle gare in cui è possibile applicare la presente normativa sarà appositamente formato dal G.U.G.
    21.6.7. Comunicazioni
    Tutte le evidenze riconducibili a fatti ricadenti nella previsione dall’articolo 1 della presente norma generale, devono essere presentate mediante comunicazione dall’Organizzatore alla Questura per le attività relative ad eventuali provvedimenti di DASPO.