Asi vs Aci, l’Antitrust ha detto: fate i bravi
E’ scritto che l’Aci ha una posizione dominante sul mercato, ma è scritto anche che non si può dimostrare con prove concrete che l’Aci abbia abusato di tale posizione monopolizzando il settore dell’automobilismo, sportivo e ludico-amatoriale. in pratica, Aci potrebbe semplicemente aver fatto la Federazione e commesso qualche piccolo errore in buonafede…
Via Marsala 10, Roma. Manca poco alla mezzanotte. Una slitta con Babbo Natale si materializza davanti l’Automobile Club d’Italia. E’ lo stesso Babbo Natale partito dall’Autorità Garante delle Comunicazioni e del Mercato, più noto come Antitrust o Agcm. Non suona, lo sa anche Babbo Natale che la sera del 24 dicembre l’Aci è chiuso, ma lascia una busta con 72 pagine e centinaia di punti che riassumono una situazione che si protrae dal 2023.
E’ scritto che l’Aci ha una posizione dominante sul mercato, ma è scritto anche che non si può dimostrare con prove concrete che l’Aci abbia abusato di tale posizione monopolizzando il settore dell’automobilismo, sportivo e ludico-amatoriale. Non si può dimostrare che l’Aci abbia arrecato danni ad Asi o ad altre associazioni. Soprattutto, non si può dimostrare che Aci sia colpevole e quindi non la si può condannare.
A dirla tutta, prima di analizzare bene il contenuto di questa sentenza, che pone fine ad una guerra intentata da Asi con Aci, sembra che l’Agcm fatichi a spiegare due anni di indagini, interrogatori, sedute, eccetera finiti con delle raccomandazioni. Ma ora, questi due anni di guerra, si chiuderanno con uno 0-0 palla al centro? Ancora presto a dirsi. Noi di RS lo avevamo detto che questa era tra le sfide da vincere, ma prima di noi e dopo, diversi giornali avevano trattato l’argomento dandogli ampia rilevanza.
Le origini dell’indagine dell’AGCM
L’indagine dell’AGCM, avviata il 10 ottobre 2023 (provvedimento n. 30807), si è concentrata su possibili violazioni dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), il quale proibisce l’abuso di posizione dominante. Il procedimento ha avuto come oggetto le condotte dell’ACI, di ACI Sport S.p.A. e del Club ACI Storico, accusati di ostacolare la concorrenza nel mercato delle manifestazioni automobilistiche ludico-amatoriali e di regolarità storica.
Le principali accuse mosse contro ACI
- Ostacolo alla concorrenza
L’ACI è stato accusato di ostacolare l’organizzazione di eventi automobilistici da parte di Enti di Promozione Sportiva (EPS), Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) e altri club indipendenti. Questi enti avrebbero segnalato l’invio di lettere di diffida alle Prefetture da parte dell’ACI, che spesso avvenivano poco prima degli eventi, creando danni economici e reputazionali significativi. - Uso abusivo del ruolo di federazione
In qualità di federazione sportiva riconosciuta dal CONI e dalla FIA, l’ACI detiene il diritto esclusivo di regolamentare le attività sportive automobilistiche. Secondo le accuse, l’ACI avrebbe sfruttato questa posizione per affermare che anche eventi non agonistici richiedessero un’autorizzazione preventiva, limitando la libertà di organizzazione di manifestazioni ludico-amatoriali. - Conflitto di interessi
L’ACI, oltre a svolgere il ruolo di regolatore, è anche direttamente coinvolto nell’organizzazione di eventi automobilistici attraverso ACI Sport S.p.A., sua società in-house. Questo doppio ruolo avrebbe portato l’ACI a favorire i propri interessi commerciali a scapito di altri organizzatori.
Impegni e proposte rigettate dall’AGCM
Nel febbraio 2024, ACI, ACI Sport e Club ACI Storico hanno proposto una serie di impegni per risolvere le criticità concorrenziali identificate. Tuttavia, l’AGCM li ha ritenuti insufficienti e non risolutivi. Tra le proposte respinte:
- La promessa di non interferire con manifestazioni ludico-amatoriali che rispettassero determinati requisiti.
- L’impegno a notificare eventuali contestazioni con un preavviso minimo di sette giorni.
- L’adozione di un programma di compliance antitrust.
La decisione dell’AGCM di rigettare queste misure è stata motivata dalla mancata garanzia di trasparenza nei criteri utilizzati dall’ACI per segnalare le manifestazioni, oltre alla possibilità di persistere in condotte discriminatorie.
Le condotte contestate hanno avuto un impatto significativo su numerosi organizzatori indipendenti. Le lettere di diffida inviate dall’ACI alle Prefetture avrebbero portato alla cancellazione o alla limitazione di circa venti manifestazioni annuali, causando danni stimati pari a un milione di euro per l’Automotoclub Storico Italiano (ASI) e i suoi affiliati.
Alcune manifestazioni internazionali, come quelle del “Circuito Tricolore”, sono state gravemente danneggiate sia dal punto di vista economico che di immagine.
Un aspetto cruciale della vicenda riguarda l’interpretazione delle norme del Codice della Strada (CdS), in particolare dell’articolo 9, comma 3. Secondo questa disposizione, le manifestazioni di regolarità storica non agonistiche non richiedono il preventivo parere della federazione sportiva competente. L’ACI, però, avrebbe cercato di applicare criteri più stringenti, dichiarando la natura agonistica di tali eventi, anche in assenza dei requisiti richiesti.
Le circolari ministeriali hanno talvolta fornito interpretazioni ambigue, favorendo il ruolo dominante dell’ACI. Questo punto è stato evidenziato anche da ASI Sicilia, che ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture di chiarire la normativa per evitare abusi.
Conclusioni preliminari dell’AGCM
Al termine dell’indagine istruttoria, le risultanze dell’AGCM hanno confermato che le condotte dell’ACI fossero volte a ostacolare la concorrenza:
- Utilizzando il proprio ruolo di regolatore per limitare la libertà degli altri operatori.
- Creando incertezza normativa per dissuadere gli organizzatori dall’avviare eventi autonomi.
- Favorendo le proprie manifestazioni attraverso ACI Sport S.p.A.
Normative delle manifestazioni automobilistiche
La regolamentazione delle manifestazioni automobilistiche in Italia si basa su una serie di disposizioni normative e regolamenti tecnici. I riferimenti principali includono:
- Codice della Strada (CdS), articolo 9: disciplina le competizioni motoristiche su strada.
- Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’ACI.
- Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), adottato annualmente dall’ACI per disciplinare le competizioni.
- Circolari ministeriali emesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per chiarire aspetti operativi.
Manifestazioni agonistiche e ludico-amatoriali
Uno degli aspetti centrali della regolamentazione è la distinzione tra manifestazioni agonistiche e ludico-amatoriali, che determina diversi obblighi per gli organizzatori.
1. Manifestazioni agonistiche
Secondo il Regolamento Sportivo Nazionale (RSN), le manifestazioni sportive sono considerate agonistiche quando la prestazione dei partecipanti è misurata in base a fattori come:
- Tempo impiegato a percorrere una distanza.
- Distanza coperta in un tempo determinato.
- Abilità di guida e prestazioni del veicolo.
Requisiti per le manifestazioni agonistiche:
- Devono essere poste sotto l’egida dell’ACI, come federazione riconosciuta dal CONI e dalla FIA.
- Obbligo di iscrizione nel Calendario Sportivo Nazionale dell’ACI.
- Necessità di ottenere una licenza sportiva per organizzatori e partecipanti.
- Rispetto di regolamenti tecnico-sportivi (RSN, Regolamenti Particolari di Gara – RPG) e norme di sicurezza.
Autorizzazioni richieste:
L’articolo 9 del CdS stabilisce che le competizioni agonistiche su strada necessitano di un’autorizzazione rilasciata dagli enti proprietari delle strade, previo parere del CONI, che in Italia è espresso dall’ACI.
2. Manifestazioni ludico-amatoriali
Le manifestazioni ludico-amatoriali sono caratterizzate da una finalità principalmente ricreativa, senza che sia richiesto il massimo impegno prestazionale dei partecipanti. Possono includere attività come:
- Raduni o concentrazioni turistiche.
- Parate e dimostrazioni.
- Cacce al tesoro automobilistiche.
Requisiti per le manifestazioni ludico-amatoriali:
- Non necessitano di iscrizione al Calendario Sportivo ACI, salvo decisione volontaria dell’organizzatore.
- Non sono soggette alle disposizioni del RSN né alla supervisione dell’ACI.
- Possono prevedere modalità competitive, purché non basate su classifiche agonistiche o assegnazione di titoli.
Deroghe previste dal CdS:
L’articolo 9, comma 3, del CdS esenta alcune manifestazioni non agonistiche, come quelle di regolarità storica, dal parere preventivo dell’ACI. Queste manifestazioni devono rispettare parametri specifici, tra cui:
- Velocità media non superiore a 40 km/h.
- Veicoli iscritti a registri storici ufficiali (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, ecc.).
Il ruolo dell’ACI nella regolamentazione
L’ACI, in qualità di Federazione Sportiva Nazionale per lo sport automobilistico, è l’ente deputato alla regolamentazione e al coordinamento delle attività agonistiche in Italia. Svolge tale ruolo attraverso:
- Definizione dei regolamenti: Il RSN e i Regolamenti Particolari di Gara stabiliscono norme dettagliate per ogni tipologia di manifestazione.
- Supervisione delle gare: L’ACI approva i percorsi, omologa i regolamenti e verifica il rispetto delle norme tecniche.
- Licenze sportive: Gestisce il rilascio delle licenze necessarie per partecipare a eventi agonistici.
Tuttavia, l’ACI è stato più volte accusato di utilizzare il proprio ruolo regolatorio per favorire le attività commerciali di ACI Sport S.p.A., sua società in-house.
Come è finita la querelle
Dalla documentazione, emerge che l’Antitrust ha valutato attentamente le accuse mosse contro l’ACI e ha considerato la possibilità che alcune delle condotte segnalate non costituissero effettivamente abuso di posizione dominante. Questo tipo di conclusione riflette il principio di base secondo cui un’azione può essere considerata abuso solo se sussistono prove concrete di un comportamento anticompetitivo intenzionale e di un effetto restrittivo reale sul mercato.
Motivazioni dell’AGCM per l’assenza di prove concrete
- Mancanza di nesso causale diretto
L’AGCM potrebbe aver rilevato che, sebbene l’ACI abbia inviato lettere di diffida o sollevato questioni normative, non ci fossero prove sufficienti per dimostrare che queste azioni avessero effettivamente impedito lo svolgimento delle manifestazioni o causato danni diretti agli organizzatori. - Azioni legittime nell’ambito del ruolo regolatorio
Una parte delle condotte contestate poteva rientrare nelle prerogative istituzionali dell’ACI come federazione sportiva nazionale, riconosciuta dal CONI e dalla FIA. L’ACI, ad esempio, potrebbe aver esercitato il suo ruolo regolatorio in buona fede per garantire la sicurezza stradale o la conformità normativa, senza intenzione deliberata di ostacolare i concorrenti. - Ambiguità normativa e difficoltà interpretative
La regolamentazione delle manifestazioni automobilistiche, in particolare quelle non agonistiche, è complessa e spesso soggetta a interpretazioni diverse. L’AGCM potrebbe aver riconosciuto che alcune azioni dell’ACI derivassero da una legittima interpretazione delle norme, piuttosto che da un intento anticompetitivo. - Impatto limitato sul mercato
Anche in presenza di comportamenti contestabili, l’AGCM può aver concluso che non vi fossero prove sufficienti per dimostrare un impatto significativo e generalizzato sul mercato, come richiesto dall’articolo 102 del TFUE per configurare un abuso.
Importante è non dimenticare che l’articolo 102 del TFUE richiede che siano soddisfatti determinati criteri per configurare un abuso di posizione dominante:
- La dimostrazione che l’impresa in posizione dominante abbia adottato comportamenti intenzionalmente anticompetitivi.
- La presenza di un effetto restrittivo concreto sulla concorrenza o un pregiudizio significativo ai consumatori.
- Un chiaro legame tra il comportamento contestato e l’effetto anticompetitivo.
Se uno di questi elementi non è pienamente provato, l’accusa di abuso potrebbe non essere sostenibile.









