Volkswagen Polo non regolare: Re-Vozzo esclusi a Como
La vettura numero 7, ossia la Volkswagen Polo R5 del gruppo “RC2N”, guidata dall’equipaggio vincitore assoluto della gara, formato da Alessandro Re e Marco Vozzo, è stata esclusa dalla classifica finale del rally.
Alle 18 di domenica 13 ottobre, Alessandro Re, navigato da Marco Vozzo, porta la sua Volkswagen Polo R5 in verifica. Circa 5 ore dopo, la decisione del Collegio dei commissari sportivi, che si basa sulla relazione del commissario tecnico, è un pugno dato con un guantone da pugile. Ma cosa è successo a Como, oltre al divertente siparietto del cavallo in prova speciale? E’ successo che secondo i cronometri la gara lariana era stata vinta da Re-Vozzo e secondo il Collegio dei commissari sportivi, invece, la vittoria va a Corrado Fontana.
Nel contesto del Trofeo Villa d’Este ACI Como, ultima prova del Trofeo Italiano Rally già vinto con una gara di anticipo dal pilota piemontese Corrado Pinzano, la vettura numero 7, ossia la Volkswagen Polo R5 del gruppo “RC2N”, guidata dall’equipaggio vincitore assoluto della gara, formato da Alessandro Re e Marco Vozzo, è stata esclusa dalla classifica finale del rally. La decisione è arrivata in seguito a una verifica tecnica post-gara, seppure mormorii e malumori c’erano da inizio gara.
Nel rapporto numero 3 (documento 6.5), presentato dal Commissario Tecnico Delegato, si segnala che durante i controlli effettuati sulla vettura numero 7 sono state riscontrate gravi irregolarità tecniche. In particolare, all’equipaggio che aveva vinto la gara di casa, vengono contestati i componenti della flangia e del sistema di canalizzazione dell’aria del turbocompressore. Il commissario tecnico Aci Sport ha certificato che tali modifiche non rispettavano le normative previste per le vetture di Gruppo “Rally2-R5”. Questa violazione tecnica si riferisce a due specifici regolamenti dell’Allegato J FIA.
- Art. 255, punto 5.1.8.3, che disciplina le vetture del Gruppo A (Specific Regulations for Touring Cars).
- Art. 261, punto 304.2, che regola i turbocompressori per le vetture del Gruppo Rally2
In base a queste constatazioni, la flangia e il sistema di canalizzazione dell’aria sono stati ritenuti non conformi alla lista tecnica n. 43 FIA, con un conseguente impatto sulle prestazioni della vettura. Alla luce delle violazioni riscontrate e dei riferimenti normativi, i Commissari Sportivi hanno applicato le seguenti sanzioni del Regolamento Sportivo Nazionale 2024:
- Esclusione dalla classifica finale ufficiale del concorrente n. 7, Re Alessandro, in conformità con l’articolo 127 (lettera A), che prevede la sospensione o squalifica di una vettura non conforme.
- Applicazione delle disposizioni degli articoli 128, 210.3 e 216 BIS, che sanciscono il rispetto dei regolamenti tecnici e la facoltà dei Commissari di escludere i concorrenti dalla competizione in caso di violazioni rilevanti.
- Implicazioni della decisione
- Questa esclusione ha avuto un impatto notevole sulla classifica finale, privando il team Re/Vozzo di una vittoria importante. La decisione ribadisce l’importanza del rispetto rigoroso delle norme tecniche nelle competizioni di rally, dove ogni componente meccanico gioca un ruolo cruciale nel garantire l’equità e la sicurezza della competizione.
L’esclusione è stata comunicata ufficialmente alle ore 22:30 del 13 Ottobre 2024, e notificata al concorrente, al direttore di gara e a tutti gli altri partecipanti coinvolti.
Di seguito pubblichiamo la motivazione ufficiale:
Il Concorrente/Conduttore Re Alessandro, dei quali in sede di audizione si è provveduto ad accertarne l’identità, sono stati ascoltati in direzione gara alle ore 21.45 del giorno 13.10.2024. In relazione ai fatti contestati il Concorrente ha dichiarato che “non ho nulla da obbiettare, prendo atto dell’esito comunicato. Mi scuso dell’accaduto, purtroppo non seguo tutte le questioni tecniche della vettura. Non so come mai questi particolari siano finiti sulla vettura”.
Preliminarmente, i Commissari Sportivi ribadiscono al Concorrente che fra i particolari che sono stati oggetto di verifica tecnica post-gara d’ufficio, era compreso sia il controllo della flangia che il sistema di aspirazione dell’aria di alimentazione (intercooler, flangia turbo e relative tubazioni).
Dei particolari oggetto di verifica, prima di iniziare le relative operazioni di controllo, il Commissario Tecnico Delegato ha provveduto a darne comunicazione preliminare al delegato del Concorrente n. 7, deputato ad assistere alle verifiche tecniche post-gara. Il Concorrente in merito a tale fatto specifico, dichiara di non di essere stato informato dal proprio delegato e di non avere nulla da osservare.
I CC.SS. procedono quindi ad informare li Concorrente n. 7 Re Alessandro, con l’ausilio del Commissario Tecnico Delegato ACI-Sport, circa l’esito delle verifiche compiute sui particolari tecnici sopra menzionati. Nello specifico i controlli eseguiti hanno permesso di accertare quanto segue:
- Flangia: è stata riscontrata la non conformità della stessa per irregolarità della costruzione della flangia, con funzione di restrizione della quantità dell’aria aspirata dalla turbina, la quale seppur delle dimensioni interne corrette, viola le modalità costruttive indicate nell’articolo 255.1.8.3, quart’ultimo paragrafo, al quale l’articolo 261.304-2 dell’All. J 2024 fa specifico rinvio.
In base ai riferimenti normativi di cui sopra, la flangia di che trattasi deve essere costituita da un solo pezzo che ne permetta il fissaggio e la sigillatura sulla turbina senza che possa essere rimossa se non a mezzo di rottura dei sigilli stessi. La flangia presente sulla vettura n. 7 non risponde requisito di cui sopra, in quanto realizzata in maniera tale da permetterne lo svitamento di una parte e pertanto la potenziale sostituzione senza rimuovere la relativa la sigillatura. - Sistema di canalizzazione dell’aria: a seguito alla rimozione della valvola pop-off, è stata riscontrata la presenza di un piattello di metallo inserito sul supporto di fissaggio di detta valvola: componente, quest’ultimo (c.d. “piattello”) non contemplato dalla lista tecnica 43 FIA. L’inserimento di detto particolare inibisce la funzione limitativa propria della valvola pop-off, con conseguente incremento del quantitativo di aria immessa all’intercooler e successivamente al propulsore.
La non conformità tecniche descritta al punto 1 costituisce una lavorazione eseguita “scientemente” per la possibile intercambialità che il medesimo particolare offre, in considerazione delle modalita con cui lo stesso è stato realizzato.
La non conformità tecniche descritta al punto 2 costituisce una lavorazione eseguita “scientemente”, la quale potrebbe comportare un incremento delle prestazioni del propulsore della vettura n. 7.
Per questi motivi, il Concorrente n. 7 è stato ritenuto responsabile della violazione sopra descritta ed i Commissari Sportivi, in applicazione degli artt. 128 e 227.10 lettera f) del R.S.N.2024 e del punto 15 dell’appendice 5 al R.S.N., hanno ritenuto appropriata la penalità inflitta secondo i poteri conferiti dall’art. 210.3 III) Poteri del R.S.N. 2024.
Il Concorrente a cui la presente decisione sono informate che avverso al predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.








