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Zone rosse e corse su strada: ecco cosa aspettarsi

Covid-19, stato di emergenza fino al 15 ottobre: rally a porte chiuse

Zone rosse e corse su strada: cosa succederà da lunedì 15 marzo con l’entrata in vigore del DPCM e del Decreto Legge firmati dal presidente del Consiglio, Mario Draghi? Più che altro quali riflessi avrà questo DPCM sullo sport tutto e in particolare sulle corse automobilistiche che si svolgono sulle strade pubbliche e che oggettivamente risultano difficili da svolgere a porte chiuse?

Cominciamo dall’inizio per fare una breve sintesi delle nuove regole del Decreto Legge 12 marzo 2021, che in parte inaspriscono e in parte completano il “disegno” del DPCM 2 marzo 2021. Almeno fino al 6 aprile, queste regole avranno un peso specifico sulle nostre vite e sui nostri hobby. Con un indice RT superiore a 1 tutti si è zona a rischio “alto”. A questo si abbina un’incidenza settimanale di positività ogni 100.000 abitanti di 250 casi, lo 0,25% e si diventa “rossi”. Sostanzialmente un lockdown, però non hanno il coraggio di chiamarlo così, altrimenti bisognerebbe ammettere che Conte stava gestendo al meglio la situazione.

Lunedì 15 marzo 2021 finiscono in zona rossa Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di Trento, aggiungendosi così a Campania e Molise. Il DPCM durerà fino a dopo il periodo della Santa Pasqua. Il coprifuoco tra le 22 e le 5 del giorno seguente resta valido. In questa fascia oraria ci si può spostare solo per motivi di lavoro, necessità e salute. In zona rossa il regime è quasi identico anche durante la fascia oraria diurna tra le 5 e le 22, ma con la differenza specificata che di giorno è concesso lo svolgimento di attività motoria e sportiva individuale (entro certi limiti), mentre scattate le ore 22 non più.

Le regole della zona rossa sugli spostamenti sono piuttosto semplici. Fino al 6 aprile vale l’articolo 40: “È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza“.

Decreto legge Draghi e rally: cosa è previsto

In questo caso vale la pena ricordare cosa si può fare e cosa no, anche per capire quanto sarebbe a rischio la presenza di pubblico in prova speciale, o comunque a bordo strada, in quella che è una manifestazione da svolgere a porte chiuse. Piuttosto che correre dietro ai “per sentito dire su Facebook”, è meglio leggere cosa è scritto per quanto riguarda la mobilità individuale.

In zona rossa “è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”. Viene poi aggiunto che “è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale”.

Qual è l’ambito territoriale per l’attività sportiva individuale in zona rossa? La risposta manca ufficialmente, anche se le precedenti FAQ del sito del Governo avevano determinato l’ambito comunale. Il governo deve però ancora aggiornare le FAQ relative al DPCM 2 marzo 2021, un ritardo peraltro tutt’altro che scusabile oramai essendo anche stato introdotto pure il nuovo Decreto Legge. Viene confermata, comunque, l’impostazione per cui l’attività sportiva individuale è ammessa dentro il proprio Comune se una Regione è definita zona rossa.

In zona rossa, inoltre, secondo quanto dispone il DPCM “tutte le attività previste dall’articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese”. Questo significa, come segnalato dal Dipartimento per lo Sport, che “negli scenari a elevata gravità (zone rosse) sono sospese le attività sportive di base e le attività motorie in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso“. In aggiunta, il DPCM 2 marzo 2021 chiariva: “sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva“.

Decreto legge Draghi e rally: cosa è previsto
Decreto legge Draghi e rally: cosa è previsto

Enti di promozione sportiva, non federazioni. Non quindi le gare organizzate sotto egida di Aci Sport e convalidate dal CONI presso il Ministero dello Sport. Quindi va tutto bene? Non sembrerebbe. Intanto, la prima vittima è stata il Rally Vigneti Monferrini. Certo, il DL Draghi centra poco con il rinvio a data da destinarsi, la decisione è stata assunta dal sindaco di Canelli, in provincia di Asti, ma la vicenda ricade in quell’eterno conflitto legato alle decisioni dei competenti organi istituzionali territoriali a cui i DPCM si prestano a fare da sponda per evitare l’assunzione di ulteriori responsabilità: Amministrazioni Comunali e Prefetture.

Il primo cittadino di Canelli ha negato le autorizzazioni, anzi le ha sostanzialmente ritirate, perché ha ritenuto di aver appreso dalle meglio non definite cronache che nelle prove speciali dei rally c’erano spettatori, nonostante la manifestazione fosse chiusa al pubblico. Pur dovendo ribadire un concetto ormai noto: nessuno (tranne un magistrato autorizzato) può impedire a nessun altro di muoversi liberamente nel rispetto delle norme anti Covid-19. Ma in molti casi, in gare di “organizzatori inventati” si è esagerato. E ora si rischia di pagarne le conseguenze con uno spiacevole precedente.

Articoli 10 e 11: manifestazioni pubbliche e assembramenti

L’articolo 10 del DPCM 2 marzo recita. “Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”. Il successivo articolo 11 “Misure concernenti luoghi ove possono crearsi assembramenti” chiarisce ulteriormente: “Puo’ essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali aperti e alle abitazioni private”.

Cosa dice l’articolo 18 sulle competizioni

  1. Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni
    sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico
    . Le sessioni di allenamento degli atleti professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva. Il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e il Comitato italiano paralimpico (CIP) vigilano sul rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.
  2. La partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all’estero nei 14 giorni precedenti e’ consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51.