Come cambia la norma sulle ricognizioni abusive

Inizio delle ricognizioni del Rally MonteCarlo 2019

Arriva la “firma di presenza” per sia per il primo e sia per il secondo conduttore che effettuano le ricognizioni e la lista dei nomi dei commissari preposti al controllo in mano al Collegio dei Commissari Sportivi. Modifiche anche riguardo al versamento della sanzione.

Ha subito parziali modifiche la norma sulle ricognizioni abusive dopo le polemiche che erano seguite al Rally Lana 2023. resta formalmente e sostanzialmente invariato l’articolo “15.2 Ricognizioni autorizzate e ricognizioni vietate” che recita: “Le ricognizioni non autorizzate sul percorso delle prove speciali sono vietate. È considerata ricognizione la sola presenza di un conduttore sul percorso delle prove speciali nel periodo antecedente la partenza del Rally, al di fuori del programma delle ricognizioni previsto dall’Organizzatore. I conduttori che effettueranno ricognizioni non autorizzate saranno sanzionati, in ragione della grave condotta, anche con gli effetti previsti dagli articoli 8.1, 8.2, 8.7 e 9 del RSN. L’organizzatore potrà pubblicare l’itinerario della gara prima del giorno di apertura delle iscrizioni qualora le Prove Speciali siano ufficialmente approvate dal Supervisore. Solo in questo caso l’organizzatore potrà rendere pubblico il programma unitamente alle restrizioni per le ricognizioni. Gli organizzatori di tutti i rally e Ronde dovranno pubblicare obbligatoriamente sul loro sito i video delle Prove Speciali, realizzati utilizzando vetture di serie ad andatura moderata, nel rispetto del codice della strada. La pubblicazione potrà avvenire anche prima dell’approvazione del loro RPG, qualora le Prove Speciali siano state approvate dal Supervisore. Ogni ricognizione effettuata al di fuori dei giorni e degli orari fissati dagli organizzatori è considerata una infrazione molto grave e verrà segnalata al Direttore di Gara che potrà applicare le penalità previste dall’art. 15.3.5. In nessun caso gli equipaggi potranno percorrere le prove speciali in senso contrario a quello di gara. Nel caso di prove speciali che comportano, per il ritorno, una percorrenza di numerosi chilometri, l’Organizzatore ha la possibilità di prevedere una pausa nelle ricognizioni, al fine di consentire di percorrere la medesima prova in senso contrario di marcia. Con esclusione dei casi rientranti nell’art. 15.3.4, durante ogni passaggio in una prova speciale, solo l’equipaggio è consentito nella vettura”.

Cosa dice l’articolo 15.3

L’articolo 15.3 è quello che regolamenta i passaggi e prevede: “Trattandosi di ricognizioni, e non di prove, durante le stesse dovrà essere rispettato integralmente il Codice della Strada. Le vetture da ricognizione devono essere coperte dall’assicurazione prevista dalla Legge, nessuna responsabilità potrà essere addossata agli organizzatori. Con esclusione per i rally che seguono un format specifico (Vedi RDS), In tutti i rally le ricognizioni potranno essere effettuate in due giornate prima delle verifiche, a condizione che il totale di ore complessive non sia superiore a 12. Ogni Concorrente potrà effettuare un numero massimo di 3 (tre) passaggi per Prova Speciale, escluso le gare titolate FIA, nelle quali i passaggi saranno al massimo 2 (due). Nel caso in cui la struttura della gara lo consenta, le ricognizioni e le verifiche potranno essere effettuate nella medesima giornata”.

Sanzioni all’articolo 15.3.5

L’articolo “15.3.5 Controlli e sanzioni” è quello che ha subito delle variazioni, come avevamo avuto modo di annunciare già in passato. Cominciamo dalla voce “Controlli”. In neretto sono indicate le modifiche: “Gli Organizzatori devono farsi carico di disporre adeguati controlli sulle ricognizioni. In particolare, devono concordare con le Autorità Amministrative locali i controlli lungo il percorso sia nei giorni di ricognizione indicati nel regolamento particolare di gara, sia nei giorni precedenti la manifestazione (anche prima della consegna del roadbook), devono fornire assistenza al personale delle Forze dell’Ordine preposto, devono comunicare loro i nominativi degli iscritti e richiedere la segnalazione alla Direzione di Gara di eventuali infrazioni alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Il controllo delle violazioni delle disposizioni sulle ricognizioni e le relative segnalazioni alla Direzione di Gara possono essere effettuati, oltre che dagli U.G. designati, anche dal personale preposto al controllo e/o alla tutela delle aree toccate dalla gara e da altri soggetti incaricati ufficialmente e per iscritto dall’organizzatore che deve darne pubblicità mediante circolare informativa e comunicazione ad ACI-Sport. In occasione della prima riunione di Collegio i Commissari Sportivi dovranno ricevere dall’organizzatore l’elenco dei nominativi dei commissari di percorso preposti al controllo delle ricognizioni insieme alle schede controfirmate sia dal primo conduttore che dal secondo conduttore attestanti i vari passaggi degli stessi sulle prove. Le segnalazioni saranno prese in considerazione per l’adozione delle sanzioni disciplinari previste. Agli organizzatori e ai Direttori di Gara è fatto obbligo di allegare all’incartamento di chiusura una relazione dettagliata e documentata sui controlli che sono stati disposti ed effettuati: ordini di servizio, modalità e orari di svolgimento, rapporti degli incaricati, risultati, provvedimenti adottati e quant’altro. Il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi deve verificare se e come tali controlli sono stati effettuati e con quali esiti. In sede di valutazione della gara ai fini dell’assegnazione delle validità nazionali, si terrà conto anche dei controlli effettuati sulle ricognizioni. I regolamenti dei Trofei di Marca devono prevedere, oltre alle sanzioni previste da ACI-Sport , anche l’esclusione immediata dai Trofei stessi dei conduttori che violano le disposizioni sulle ricognizioni. ACI-Sport si riserva di effettuare, con propri incaricati controlli a campione sulle ricognizioni”.

Analizziamo la voce Sanzioni. Anche in questo caso, in neretto le modifiche: “I conduttori segnalati per avere commesso un’infrazione alla regolamentazione delle ricognizioni devono essere sanzionati dal Direttore di Gara con le ammende previste nel seguente prospetto, con la non ammissione alla gara e verrà proposta agli Organi di Giustizia l’esclusione definitiva dai Campionati-Coppe di Zona a cui partecipano, senza che questo influisca sul punteggio degli altri Conduttori. Inoltre saranno deferiti alla Procura Federale e al Giudice Sportivo per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori di competenza.

tabella sanzioni
tabella sanzioni

Nelle tipologie delle infrazioni 1) e 2) sono comprese anche le infrazioni commesse dai conduttori non iscritti alla gara. I reclami contro le sanzioni per violazione della regolamentazione delle ricognizioni devono essere presentati al Direttore di Gara o a un suo incaricato nei 30’ successivi alla notifica del provvedimento ed esaminati dal Collegio dei Commissari Sportivi entro il termine di chiusura delle verifiche ante-gara. Le ammende comminate per violazione delle norme relative alle ricognizioni dovranno essere versate all’Organizzatore nel caso le infrazioni siano state rilevate a seguito dei suoi controlli. In caso contrario dovranno essere versate ad ACI Sport”.

C’è già odore di polemica sull’estensione dell’infrazione ai conduttori non iscritti alla gara (che eventualmente passano sui tratti di strada interessati dalla competizione), che sembra limitare la libertà di movimento delle persone. Un modo per contrastare di certo i ricognitori per conto terzi, ma sicuramente troppo limitante per la libera circolazione delle persone.