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Aci Sport sanziona Milano Rally Show

Scattolon-Bernacchini, Rally 4 Regioni 2021

L’accusa: ”Risulta indiscusso che i soggetti in questione, ovvero l’organizzatore della manifestazione “Rally 4 Regioni” e il DAP da questi specificamente incaricato di reclutare i relativi Commissari di percorso, abbiano a tal fine richiesto, direttamente o tramite terzi, ad associazioni di Ufficiali di Gara non titolari della relativa licenza speciale, quali la” ASD Paviauno-Gigi Bigatti-Flavio Spadara” e la” ASD Vergante Club Arona”, di poter utilizzare Ufficiali di Gara aderenti alle medesime e, infine, abbiano effettivamente impiegato per la gara gli Ufficiali segnalati dalle medesime associazioni”.

Con la sentenza numero 24/2022 delle scorse settimane il tribunale sportivo di Aci, composto da Camillo Tatozzi (presidente), Ugo Marchetti e Claudio Guerrini, ha sanzionato la Milano Rally Show e alcuni collaboratori che avrebbero “utilizzato anche alcuni commissari di percorso segnalati da associazioni di Ufficiali di Gara non titolari della relativa licenza speciale, ovvero la ASD Paviauno-Gigi Bigatti-Flavio Spadara e la ASD Vergante Club Arona” durante una gara da loro organizzata.

Il procedimento disciplinare è il numero 5/22 instaurato dalla Procura Federale con atto di deferimento del 21 giugno 2022 nei confronti dei licenziati:
Milano Rally Show s.r.l. (licenza di organizzatore n. 405026), in persona del legale rappresentante pro tempore;
• Sig. Meneghetti Luca (licenze di DAP n. 405790, di Ufficiale di Gara n. 219696 e di eone./ cond. n. 465285);
• Sig. Tumiati Marco (licenza di Ufficiale di Gara n. 92176), legale rappresentante della ASD Ufficiali di Gara Paviauno “Gigi Bigatti-Flavio Spadara (non licenziata);
• Sig. Marietta Renato (licenza di Ufficiale di Gara n. 22815), legale rappresentante della ASD Ufficiali di Gara Vergante Club Arona (non licenziata).

I fatti ricostruiti dal Tribunale federale

La Procura Federale ha deferito i soggetti indicati in epigrafe in relazione a fatti occorsi nell’ambito dell’organizzazione della manifestazione “Rally 4 Regioni” svoltasi nei giorni 2-3 luglio 2021.

Espone l’organo requirente che, per la realizzazione della gara, l’organizzatore Milano Rally Show s.r.l. ha utilizzato anche alcuni commissari di percorso segnalati da associazioni di Ufficiali di Gara non titolari della relativa licenza speciale, ovvero la “ASD Paviauno-Gigi Bigatti-Flavio Spadara” e la “ASD Vergante Club Arona”.

A determinare tale evenienza, avrebbe contribuito in particolare il Delegato Allestimento Percorso (DAP) Luca Meneghetti, il quale si è di fatto occupato, per conto dell’organizzatore, di ricercare gli Ufficiali di Gara da reclutare per coprire tutti i servizi necessari per la corsa. Nell’atto di deferimento, pertanto, il medesimo viene censurato, insieme allo stesso organizzatore, per non aver debitamente verificato il rispetto da parte delle associazioni interpellate degli obblighi previsti dalle norme federali.

Nell’espletamento delle indagini, la Procura Federale ha poi rinvenuto alcune note emesse dalle succitate associazioni nell’ambito della corrispondenza intrattenuta nell’occasione, da cui emerge l’uso sulla carta intestata del logo di ACI Sport nonostante l’insussistente titolarità di licenza sportiva.

Nella complessiva situazione venutasi a creare parte attrice ravvisa un pregiudizio per i concorrenti piloti partecipanti alla competizione, i quali, oltre al nocumento già subito a causa della riduzione della lunghezza di due prove speciali disposta dall’organizzatore pochi giorni prima dell’evento per le ragioni di sicurezza determinate dall’imprevista defezione di diversi Ufficiali di Gara, hanno anche dovuto gareggiare in presenza di commissari intermediati da soggetti a ciò non legittimati.

Ravvisando nella fattispecie diversi profili di rilievo disciplinare, la Procura Federale, nonostante le giustificazioni dedotte dai soggetti ritenuti responsabili, ha quindi formulato le seguenti incolpazioni.

All’organizzatore Milano Rally Show s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nonché al DAP Luca Meneghetti, viene contestata a titolo di colpa ex art. 227.3, lett. b), del Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) la violazione in concorso tra loro degli articoli 6, 7, 8.1 e 199 RSN con riferimento alle previsioni di cui all’art. A9 dell’Appendice 1 al RSN e al capo II dell’Appendice 2 al RSN, per aver richiesto direttamente o tramite terzi l’indicazione di Ufficiali di Gara (in specie commissari di percorso), poi effettivamente utilizzati nello svolgimento della manifestazione, alle associazioni di categoria ASD Paviauno-Gigi Bigatti­ Flavio Spadaro e ASD Vergante Club Arona, non risultanti titolari della licenza speciale di associazione di Ufficiali di Gara di cui al citato art. A9 dell’Appendice 1 al RSN e dunque non abilitate a svolgere tale servizio di intermediazione. La sanzione richiesta per tali soggetti è l’ammonizione con diffida ex art. 227.9, lett. b), RSN.

I sigg. Tumiati Marco e Marietta Renato, in possesso di licenza di Ufficiali di Gara e legali rappresentanti, rispettivamente, della ASD Paviauno-Gigi Bigatti-Flavio Spadaro e della ASD Vergante Club Arona, sono invece imputati della violazione dolosa delle stesse norme federali di cui sopra, per avere, nell’esercizio della carica rivestita, offerto servizi di intermediazione senza che le associazioni rappresentate fossero a ciò abilitate in quanto sfornite della licenza speciale di associazione di Ufficiali di Gara di cui al citato art. A9 dell’Appendice 1 al RSN, con l’aggravante di aver esposto sulla carta intestata alla propria associazione il marchio ACI Sport senza averne alcun titolo e aver così indotto altri a violare norme o disposizioni federali (art. 225, lett. c, RSN). La sanzione in questo caso richiesta è, per ciascuno di tali soggetti, quella della ammenda quantificata in euro 520,00 di base e aumentata di un terzo, per un importo di euro 170,00, in applicazione della norma dell’art. 225 relativa al concorso di una sola circostanza aggravante, per un totale di euro 690,00 di pena pecuniaria. legale rappresentante pro tempore.

L’udienza in video conferenza

All’udienza in videoconferenza del 20 settembre 2022, partecipano mediante collegamento da remoto il Sostituto Procuratore Avv. Vincenzo Capo per la Procura Federale, l’ Avv. Marco Giuseppe Baroncini in rappresentanza e difesa del Sig. Lo Presti Beniamino quale legale rappresentante pro tempore della incolpata Milano Rally Show s.r.l., nonché gli incolpati Sig. Marietta Renato e Sig. Tumiati Marco.

La Procura illustra i motivi dell’incolpazione formulata nel deferimento, cui si riporta integralmente insistendo per l’applicazione delle sanzioni richieste.

L’Avv. Baroncini sottolinea l’assenza nell’ordinamento sportivo di qualsiasi disposizione che preveda esplicitamente per l’organizzatore l’obbligo di verifica della titolarità di licenza sportiva dei soggetti partecipanti alla manifestazione o il divieto di rapportarsi con soggetti non licenziati. Richiama poi l’art 6 RSN secondo cui tutti”i soggetti che svolgono attività …. comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo automobilistico, sono tenuti ad essere titolari di tessera sportiva ACI … “. Muovendo da tali basi, come primo argomento difensivo pone anzitutto una questione di diritto, affermando la non punibilità della propria assistita in virtù del principio di legalità come enunciato nella sentenza del Collegio di Garanzia CONI Sez. I n. 26 del 5 aprile 2019 con riferimento in generale agli illeciti disciplinari sportivi. Sul piano fattuale, sostiene l’assenza dell’elemento soggettivo imputabile in capo alla società incolpata, considerata anche l’inesistenza di una banca dati delle licenze ACI da consultare per qualsiasi riscontro. Conclude quindi per l’assoluzione per Milano Rally Show s.r.l. perché il fatto non sussiste o per insussistenza di dolo o colpa imputabile, ammettendo in subordine l’applicazione di una sanzione minima.

Il Sig. Tumiati dichiara di non essere stato a conoscenza di un obbligo assoluto di licenza per le associazioni degli Ufficiali di Gara, di avere comunque agito con motivazioni in buona fede e, infine, chiede clemenza per l’utilizzo del logo ACI.

Il Sig. Marietta evidenzia che la associazione rappresentata ha già richiesto il riconoscimento da parte di ACI Sport, non ottenendola per assenza del requisito del numero minimo di associati. Anch’esso afferma di avere agito in buona fede e chiede clemenza per l’utilizzo del logo ACI.

Nella replica la Procura Federale contesta la difesa dell’organizzatore segnalando sul piano giuridico l’esistenza dell’art. 203 RSN che invece pone l’obbligo per gli organizzatori di scegliere gli Ufficiali di Gara da designare in base agli elenchi provinciali della Regione o rivolgendosi alle associazioni riconosciute. L’Avv. Baroncini a sua volta deduce che l’organizzatore ha compiuto la verifica delle licenze degli Ufficiali di Gara convocati.

Giurisprudenza sportiva

1. Il Tribunale Federale è chiamato a pronunciarsi sui profili di rilievo disciplinare a vario titolo contestati a carico degli odierni deferiti in relazione alla vicenda di cui in narrativa.

2. Per quanto concerne le posizioni di Milano Rally Show s.r.l. e del Sig. MENEGHETTI LUCA, questo Collegio condivide integralmente l’incolpazione formulata dalla Procura Federale, come precisata in udienza in punto di diritto.

Risulta indiscusso che i soggetti in questione, ovvero l’organizzatore della manifestazione “Rally 4 Regioni” e il DAP da questi specificamente incaricato di reclutare i relativi Commissari di percorso, abbiano a tal fine richiesto, direttamente o tramite terzi, ad associazioni di Ufficiali di Gara non titolari della relativa licenza speciale, quali la” ASD Paviauno-Gigi Bigatti-Flavio Spadara” e la” ASD Vergante Club Arona”, di poter utilizzare Ufficiali di Gara aderenti alle medesime e, infine, abbiano effettivamente impiegato per la gara gli Ufficiali segnalati dalle medesime associazioni.

La condotta avversata, va precisato, consiste dunque nell’avere, nell’ambito della ricerca e selezione degli Ufficiali di Gara, sollecitato e poi effettivamente utilizzato l’intermediazione di associazioni non riconosciute dall’ordinamento sportivo automobilistico, come tali non abilitate a svolgere un tale servizio. Non può allora sussistere alcun dubbio circa l’oggettiva contrarietà di siffatto comportamento rispetto al chiaro dettato dell’art. 203 RSN, ovvero, esattamente, del capoverso in base al quale l’organizzatore di una manifestazione automobilistica deve designare gli Ufficiali di Gara scegliendoli, nel caso di impossibile ricorso alle altre alternative indicate dalla stessa disposizione, in base “alle associazioni riconosciute nel cui ambito territoriale si svolge la competizione”. Tale notazione, peraltro, consente di per sé di respingere la deduzione difensiva che, invocando, il principio di legalità, sostiene l’assenza di una norma espressa che risulti violata.

Corretta risulta altresì, per entrambi i licenziati in questione, l’imputazione dell’addebito a titolo di colpa ex art. 227.3, lett. b), RSN, elemento soggettivo che nella fattispecie va comunque riscontrato nonostante l’affermazione di insussistenza da parte della difesa dell’organizzatore e che, inoltre, giustifica la determinazione della sanzione richiesta. Al riguardo si considera che gli incolpati possono ragionevolmente esser stati tratti in errore dall’apparenza di regolarità delle associazioni non riconosciute interpellate, come ingenerata dall’uso del logo di ACI Sport nella corrispondenza intervenuta.

3. Passando all’esame delle posizioni degli Ufficiali di Gara deferiti, si prende in considerazione, in primo luogo, la fattispecie relativa al Sig. Marietta Renato, legale rappresentante della associazione (non licenziata) denominata “ASD Ufficiali di Gara Vergante Club Arona”.

Al riguardo, si osserva anzitutto che, nel caso specifico, non risulta provato alcun rapporto diretto tra l’associazione e il suo legale rappresentante con i soggetti deputati all’organizzazione della manifestazione in argomento. Come emerge dalla relazione esplicativa presentata in fase di indagini dall’incolpato con data 27.4.2022 (allegato n. 4 all’atto di deferimento), la richiesta di coinvolgimento di propri associati nella manifestazione in questione è pervenuta all’associazione ASD Ufficiali di Gara Vergante Club Arona dalla licenziata ASD La Granda, alla quale veniva direttamente riscontrata la segnalazione degli associati Ufficiali di gara resi disponibili. Nessuna comunicazione è invece intercorsa con Milano Rally Show s.r.l. o con il DAP Luca Meneghetti prima dei contatti intervenuti a conclusione della manifestazione per la regolazione dei rimborsi previsti. L’attendibilità di tale ricostruzione troverebbe peraltro riscontro, sia nel fatto che le note dell’associazione in esame contenenti l’elenco dei propri associati indicati per la gara non recano come destinatari soggetti dell’organizzazione dell’evento (allegato n. 2 all’atto di deferimento), sia nella circostanza desumibile dalla nota del DAP Meneghetti del 30.3.2022 (allegato n. 3 all’atto di deferimento) per cui l’iniziativa di interpellare varie associazioni di Ufficiali di Gara per la designazione dei Commissari di percorso è partita dall’organizzazione stessa.

Tali essendo i fatti documentati e non avversati dall’organo requirente, in essi non può rinvenirsi un illecito disciplinare per contrasto con norme dell’ordinamento sportivo automobilistico, in quanto si possono ben inquadrare nell’ambito dei normali rapporti di collaborazione tra soggetti dell’associazionismo sportivo dilettantistico. Seppur osservazione ovvia, val la pena in proposito chiarire che, stante l’art. 18 della Costituzione, in questa sede non è affatto in discussione la stessa esistenza dell’associazione, per quanto non titolare di licenza sportiva, né la possibilità di operare per il raggiungimento degli scopi per cui è sorta, che nella specie risultano del tutto legittimi ricollegandosi alle esigenze di gestione dei rimborsi spettanti agli Ufficiali di Gara aderenti.

A carico del Sig. Marietta Renato, quale legale rappresentante della ASD Ufficiali di Gara Vergante Club Arona, è invece da accogliere l’incolpazione relativa all’esposizione senza titolo del logo ACI Sport sulla carta intestata utilizzata per le proprie comunicazioni, che integra una evidente violazione del principio di lealtà di cui all’art. 8.1 RSN in rapporto al punto A9.10 dell’Appendice n.1 al RSN relativo al rilascio della licenza speciale di Associazione di Ufficiali di Gara, dato l’effetto altamente ingannevole che può determinare, come realmente avvenuto nel caso di specie, nei rapporti con gli altri licenziati che ne hanno cognizione anche indiretta. La particolare tutela che l’ordinamento federale assegna all’uso riservato di simboli, denominazioni (art. 22), marchi (art. 41 RSN) riportanti la dizione”ACI” giustifica la comminazione dell’ammenda di carattere pecuniario, seppur contenuta nella misura minima in considerazione del comportamento tenuto in fase istruttoria e in udienza dall’incolpato, che ha ammesso la responsabilità pur rassicurando circa l’assenza di qualsiasi intento fraudolento perseguito.

4. A differenza della situazione sopra considerata, per l’associazione (non licenziata) denominata ASD Ufficiali di Gara Paviauno “Gigi Bigatti-Flavio Spadaro l’atto di deferimento allega la documentazione comprovante il servizio di intermediazione direttamente assicurato all’organizzatore della manifestazione “Rally 4 Regioni” per l’indicazione degli associati Ufficiali di Gara messi a disposizione per l’espletamento della gara. Tale circostanza è da attribuirsi alla responsabilità del Sig. Tumiati Marco, non soltanto per essere il rappresentante legale dell’associazione, ma anche per aver sottoscritto in qualità di presidente tutte le note indirizzate alla Milano Rally Show s.r.l. nell’ambito della vicenda esaminata.

In tale condotta è ravvisabile la palese violazione del principio generale enunciato nell’art. 6 RSN, secondo cui tutti “i soggetti che svolgono attività a carattere …. organizzativo … o comunque rilevanti per l’ordinamento sportivo automobilistico, sono tenuti ad essere titolari di tessera sportiva ACI “.

Pur sussistendo le condizioni perché la conseguente sanzione da infliggere assuma carattere pecuniario, nella quantificazione della relativa misura si tiene tuttavia conto, in senso diminutivo rispetto alla richiesta attorea, delle seguenti circostanze:

a) l’iniziativa di interpellare l’associazione in questione per la designazione dei Commissari di percorso è opera dell’organizzazione stessa, come risulta, oltre che dal documento di cui all’allegato n. 3 dell’atto di deferimento già menzionato sopra con riferimento alla generalità delle situazioni, anche dalla nota di Milano Rally Show s.r.l. del 23.4 2021 specificamente indirizzata a ASD Ufficiali di Gara Paviauno “Gigi Bigatti-Flavio Spadaro (v. allegato n. 4 dell’atto di deferimento); b) la normativa in generale richiamabile non enuncia espressamente il divieto assoluto per le associazioni non riconosciute di intrattenere rapporti con soggetti licenziati, perciò la contrarietà della condotta contestata all’ordinamento sportivo automobilistico è più che altro desumibile dal già evidenziato obbligo previsto dall’art. 203 RSN di scegliere gli Ufficiali di Gara rivolgendosi soltanto ad associazioni riconosciute; c) l’associazione in questione è sorta per il legittimo perseguimento di scopi connessi alle esigenze di gestione dei rimborsi spettanti agli Ufficiali di Gara aderenti e non ha potuto finora ambire ad ottenere la licenza sportiva di cui al punto A9.10 dell’Appendice n. 1 al RSN soltanto perché non raggiunge il numero minimo di aderenti richiesto dalla disposizione.

Al pari del caso considerato in precedenza, al Sig Tumiati Marco va altresì addebitata l’indebita esposizione del logo di ACI Sport nella carta intestata utilizzata per le comunicazioni con l’organizzatore della manifestazione. Nel richiamare, pertanto, le stesse considerazioni sopra svolte, si osserva tuttavia che, come correttamente affermato nell’atto di deferimento, nel caso specifico l’illecito in questione assume valenza di circostanza aggravante ex art. 225 lett. c) RSN, essendo dette comunicazioni dirette a soggetti licenziati e quindi tali da “aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali”.

La sentenza

Il Tribunale Federale dichiara i licenziati Milano Rally Show (licenza di Organizzatore n. 405026), in persona del legale rappresentante pro tempore Beniamino Lo Presti ed il licenziato Luca Meneghetti (licenza di DAP n. 405790, Ufficiale di Gara 219696, Conc/Cond. 465285) responsabili dei fatti loro ascritti e applica a ciascuno la sanzione dell’ammonizione con diffida;

dichiara il licenziato Marco Tumiati (licenza Ufficiale di Gara 92176) responsabile delle incolpazioni di cui in motivazione ed applica nei suoi confronti la sanzione pecuniaria di€ 350,00;

dichiara il licenziato Renato Marietta (lic. N. 22815) responsabile della incolpazione di cui in motivazione e gli applica la sanzione pecuniaria di€ 260,00.