Ricognizioni Rally Lana: per la procura sono già colpevoli

L’organo di giustizia sportiva fa notare nella lettera di convocazione inviata che siccome le decisioni numero 1 e numero 2, con cui i Commissari sportivi avevano rigettato i reclami proposti subito dai licenziati interessati dalla vicenda, non sono state mai impugnate dinanzi alla Corte Sportiva, la grave violazione (ricognizioni non autorizzate) risulterebbe provata.

Principio di lealtà, divieto di alterazione dei risultati sportivi, obblighi di osservanza delle norme emanate dalla Giunta Sportiva Aci e ricognizioni non autorizzate. Sono quattro i capi di imputazione che la procura federale Aci Sport contesta agli 11 licenziati deferiti dal Collegio dei Commissari Sportivi del Rally Lana. In questo articolo vi spieghiamo passo passo non solo cosa e perché viene contestato, ma anche eventuali incongruenze da noi rilevate. Cominciamo col dire che le sanzioni comminate dal direttore di gara del Rally Lana, 5.000 euro a testa per un totale di 55.000 euro, non fanno parte di questo procedimento che si sta per instaurare a Roma e che riguarda solo le ricognizioni non autorizzate e gli aspetti disciplinari connessi.

Analizziamo il contenuto delle convocazioni inviate dalla procura federale Aci Sport agli 11 licenziati che alla vigilia del Rally Lana sono stati fermati e identificati dalla Guardia di Finanza di Biella sul percorso della PS1. La procura federale Aci Sport riporta nella convocazione uno stralcio di dichiarazione virgolettata. Si tratta di una pec (protocollo 0242332/2023 del 19 luglio 2023) in cui la Guardia di Finanza Gruppo di Biella riferisce che: “Effettuato un posto di controllo alla PS1 (…) venivano identificati n. 11 conduttori iscritti alla gara intenti alla ricognizione del percorso (…). I piloti segnalati avevano effettuato delle ricognizioni definite come vietate in base al punto 15.2 della NG Rally 2023. Facendo riferimento al punto 15.3.5 lettera a), il direttore di gara provvedeva a sanzionare, per quanto di propria competenza, i conduttori interessati come segue: non ammissione alla gara; ammenda di 5.000 euro”.

Per completezza di informazione, il posto di controllo della GdF era stato collocato sulla PS1 al chilometro 21,89 in corrispondenza dell’intermedio 6.

L’organo di giustizia sportiva fa notare nella lettera di convocazione inviata che siccome le decisioni numero 1 e numero 2, con cui i Commissari sportivi avevano rigettato i reclami proposti subito dai licenziati pizzicati a fare ricognizioni vietate del percorso di gara, non sono state mai impugnate dinanzi alla Corte Sportiva, la grave violazione (ricognizioni non autorizzate) risulterebbe provata “per tabulas” (una locuzione in lingua latina che significa letteralmente: attraverso gli scritti) “e che sussistono i presupposti per procedere al deferimento nei confronti dei licenziati in questione per violazione degli articoli 5, 8.1, 8.2 RSN ed articolo 15.2 Norme Generali Rally”.

Dal ricevimento della convocazione, spedita da Roma il 2 ottobre 2023 e arrivata alla maggior parte dei licenziati in data 11 ottobre 2023, gli interessati hanno 5 giorni per presentare una memoria difensiva o chiedere di essere sentiti in presenza a Roma, oppure presentare una memoria sostitutiva entro i due giorni successivi alla comunicazione della data di fissazione dell’udienza.

Cosa dice l’articolo 15.2 della NG Rally

L’articolo “15.2 Ricognizioni autorizzate e ricognizioni vietate” è la principale contestazioni che viene mossa agli 11 licenziati in questione e recita testualmente: “Le ricognizioni non autorizzate sul percorso delle prove speciali sono vietate. È considerata ricognizione la sola presenza di un conduttore sul percorso delle prove speciali nel periodo antecedente la partenza del Rally, al di fuori del programma delle ricognizioni previsto dall’Organizzatore. I conduttori che effettueranno ricognizioni non autorizzate saranno sanzionati, in ragione della grave condotta, anche con gli effetti previsti dagli articoli 8.1, 8.2, 8.7 e 9 del RSN. L’organizzatore potrà pubblicare l’itinerario della gara prima del giorno di apertura delle iscrizioni qualora le Prove Speciali siano ufficialmente approvate dal Supervisore. Solo in questo caso l’organizzatore potrà rendere pubblico il programma unitamente alle restrizioni per le ricognizioni. Gli organizzatori di tutti i rally e Ronde dovranno pubblicare obbligatoriamente sul loro sito i video delle Prove Speciali, realizzati utilizzando vetture di serie ad andatura moderata, nel rispetto del codice della strada. La pubblicazione potrà avvenire anche prima dell’approvazione del loro RPG, qualora le Prove Speciali siano state approvate dal Supervisore. Ogni ricognizione effettuata al di fuori dei giorni e degli orari fissati dagli organizzatori è considerata una infrazione molto grave e verrà segnalata al Direttore di Gara che potrà applicare le penalità previste dall’art. 15.3.5. In nessun caso gli equipaggi potranno percorrere le prove speciali in senso contrario a quello di gara. Nel caso di prove speciali che comportano, per il ritorno, una percorrenza di numerosi chilometri, l’Organizzatore ha la possibilità di prevedere una pausa nelle ricognizioni, al fine di consentire di percorrere la medesima prova in senso contrario di marcia. Con esclusione dei casi rientranti nell’art. 15.3.4, durante ogni passaggio in una prova speciale, solo l’equipaggio è consentito nella vettura”.

Gli 11 licenziati dovranno dimostrare che la loro presenza sulla PS1 non era legata alle ricognizioni e soprattutto perché non hanno fatto appello alla Corte Sportiva. Si rischia una sanzione e la sospensione della licenza. Non è escluso che chi ha pagato i 5.000 euro, avendo già pagato, avrà una pena ridotta.

Cosa dice l’articolo 15.3.5, lettera a)

L’articolo “15.3.5 Controlli e sanzioni, lettera a) Controlli”, viene citato nella lettera di convocazione della procura federale come norma di riferimento del direttore di gara, che “provvedeva a sanzionare, per quanto di propria competenza, i conduttori interessati come segue: non ammissione alla gara; ammenda di 5.000 euro”. Cosa prevede questa norma?

a) Controlli: Gli Organizzatori devono farsi carico di disporre adeguati controlli sulle ricognizioni. In particolare, devono concordare con le Autorità Amministrative locali i controlli lungo il percorso sia nei giorni di ricognizione indicati nel regolamento particolare di gara, sia nei giorni precedenti la manifestazione (anche prima della consegna del roadbook), devono fornire assistenza al personale delle Forze dell’Ordine preposto, devono comunicare loro i nominativi degli iscritti e richiedere la segnalazione alla Direzione di Gara di eventuali infrazioni alle norme di comportamento previste dal Codice della Strada. Il controllo delle violazioni delle disposizioni sulle ricognizioni e le relative segnalazioni alla Direzione di Gara possono essere effettuati, oltre che dagli U.G. designati, anche dal personale preposto al controllo e/o alla tutela delle aree toccate dalla gara e da altri soggetti incaricati ufficialmente e per iscritto dall’organizzatore che deve darne pubblicità mediante circolare informativa e comunicazione ad ACI-Sport. Le segnalazioni saranno prese in considerazione per l’adozione delle sanzioni disciplinari previste. Agli organizzatori e ai Direttori di Gara è fatto obbligo di allegare all’incartamento di chiusura una relazione dettagliata e documentata sui controlli che sono stati disposti ed effettuati: ordini di servizio, modalità e orari di svolgimento, rapporti degli incaricati, risultati, provvedimenti adottati e quant’altro. Il Presidente del Collegio dei Commissari Sportivi deve verificare se e come tali controlli sono stati effettuati e con quali esiti. In sede di valutazione della gara ai fini dell’assegnazione delle validità nazionali, si terrà conto anche dei controlli effettuati sulle ricognizioni. I regolamenti dei Trofei di Marca devono prevedere, oltre alle sanzioni previste da ACI-Sport , anche l’esclusione immediata dai Trofei stessi dei conduttori che violano le disposizioni sulle ricognizioni. ACI-Sport si riserva di effettuare, con propri incaricati controlli a campione sulle ricognizioni.
a) Sanzioni: I conduttori segnalati per avere commesso un’infrazione alla regolamentazione delle ricognizioni devono essere sanzionati dal Direttore di Gara come indicato nel seguente prospetto:

Tabella Controlli e sanzioni NGR 15.3.5
Tabella controlli e sanzioni NGR 15.3.5

Nelle tipologie delle infrazioni 1) e 2) sono comprese anche le infrazioni commesse dai conduttori non iscritti alla gara. I reclami contro le sanzioni per violazione della regolamentazione delle ricognizioni devono essere presentati al Direttore di Gara o a un suo incaricato nei 30’ successivi alla notifica del provvedimento ed esaminati dal Collegio dei Commissari Sportivi entro il termine di chiusura delle verifiche ante-gara. In caso di recidiva e nei casi più gravi i conduttori, con Decisione dei CCSS. non saranno ammessi alla partenza e saranno deferiti al Giudice Sportivo per l’adozione del provvedimento della sospensione delle licenze. Le ammende comminate per violazione delle norme relative alle ricognizioni dovranno essere versate all’Organizzatore – che le incamererà a titolo di rimborso per il servizio di controllo svolto – prima della partenza della gara, pena la non ammissione alla stessa e la richiesta di deferimento al Giudice Sportivo da parte del Collegio dei Commissari Sportivi“.

L’ultima parte della norma potrebbe diventare terreno di scontro, semmai questo articolo non citato nei capi di imputazione dovesse fare la sua comparsa durante le udienze (ipotesi per noi impossibile, visto che non viene citato nei capi di imputazione). Il passaggio che presta il fianco è il seguente: “Le ammende comminate per violazione delle norme relative alle ricognizioni dovranno essere versate all’Organizzatore – che le incamererà a titolo di rimborso per il servizio di controllo svolto – (…)”.

Gli avvocati che si dedicheranno a questa vicenda sono pronti a mettere in discussione questo punto con la seguente domanda/obiezione: l’organizzatore del Rally Lana ha predisposto i controlli e quindi ha sostenuto delle spese di cui deve essere regolarmente rimborsato, oppure la GdF era sul percorso di gara per decisioni interne e quindi l’organizzatore non ha sostenuto alcuna spesa per predisporre i controlli?

La diatriba sui controlli della GdF

Sui controlli è bene provare a fare chiarezza. Esiste un documento del Collegio dei Commissari Sportivi che lascia dei dubbi per la modalità con cui è scritto. Nell’albo di gara, il documento n. 2.2 (decisione n. 1 dei commissari sportivi emesso alle 21.45 del 20 luglio 2023) con cui il Collegio dei Commissari Sportivi rigetta il ricorso di uno dei licenziati. Nello specifico, il conduttore in questione muove la seguente obiezione: “Non risulta agli atti di gara che l’organizzatore abbia incaricato alcuna autorità per eseguire controlli mirati in merito alle ricognizioni sul percorso di gara, così come prescritto all’articolo 15.3.5 lettera a) della NG Rally 2023”.

Nelle motivazioni, del rigetto, la risposta numero 2 recita testualmente: “I controlli sulle ricognizioni con particolare riguardo a quelli svolti nel periodo antecedente la manifestazione (come nel caso di specie), costituiscono un adempimento a cui gli organizzatori devono assolvere fornendo anche assistenza al personale delle forze dell’ordine preposto. la segnalazione della Guardia di Finanza (…) fa presumere a questo Collegio che l’Organizzatore abbia fornito il supporto necessario nell’accertamento delle violazioni inerenti le norme che regolamentano le ricognizioni. E comunque si precisa che, tralasciando le precisazioni di cui sopra, si ricorda che le forze dell’ordine possono intraprendere autonomamente tutte le azioni di controllo che ritengono opportune”.

Risposta 2 CCS
Risposta 2 CCS

La risposta del Collegio non chiarisce né se l’organizzatore avesse predisposto i controlli e né se non li avesse predisposti. Nel secondo caso, se è vero che le forze dell’ordine possono (e devono) “intraprendere autonomamente tutte le azioni di controllo che ritengono opportune”, è altrettanto vero che se non avviene un’infrazione delle norme del codice della strada punita con relativa sanzione (non sono state elevate contravvenzioni per violazioni inerenti alle norme del codice della strada), le forze dell’ordine stanno lavorando per lo Stato e non collaborando con l’organizzatore di una gara. Quindi, tenendo conto anche della privacy, perché avrebbero dovuto comunicare a terzi (in questo caso gli organizzatori) i nominativi degli 11 conduttori? Perché il Collegio non chiarisce in modo inequivocabile, visto che se l’organizzatore avesse predisposto i controlli avrebbe avuto l’obbligo di emanare una circolare informativa in cui avvisava di eventuali controlli.

Una risposta alla eccezione 3, data dallo stesso Collegio, conferma la nostra tesi sulle comunicazioni inviate in assenza di violazioni delle norme del CdS. “I controlli sulle ricognizioni possono essere effettuati (…) anche autonomamente dalle forze dell’ordine a cui gli organizzatori devono fornire il necessario supporto. Nell’ambito di dette verifiche possono essere rilevate dalle autorità competenti delle infrazioni al Codice della Strada, le quali dovranno essere trasmesse alla direzione gara per i provvedimenti conseguenti”. Ma infrazioni al Codice della Strada non ne risultano. E questo lo conferma il documento in questione: “Mentre per il caso in esame (…) non viene fatto alcun cenno circa eventuali sanzioni amministrative comminate per il non rispetto del CdS, ma viene comunicato di aver solo rilevato la presenza di alcuni conduttori (…) sul percorso interessato dalla PS1 Città di Biella il giorno 18/07/2023 (…)”.

Risposta 3 CCS
Risposta 3 CCS

Due le certezze, i ricognitori procedevano in pieno rispetto del Codice della Strada, che è una legge dello Stato, e il Regolamento Particolare di Gara (del Lana come di qualunque altra gara) non è un’appendice del CdS, ma solo un regolamento interno emanato da una federazione sportiva.

I capi di imputazione contestati

La procura federale Aci Sport, sulla base di quanto spiegato fino ad ora, si prepara a dare vita ad un processo (il primo del genere nella storia delle ricognizioni non autorizzate) contro 11 licenziati “per violazione degli articoli 5, 8.1, 8.2 RSN ed articolo 15.2 Norme Generali Rally”. Dell’articolo “15.2 Ricognizioni autorizzate e ricognizioni vietate” e di cosa prevede abbiamo già parlato. Ma cosa dicono gli articoli 5, 8.1, 8.2 del regolamento Sportivo Nazionale e perché vengono contestati? Cominciamo dagli ultimi due: gli articoli 8.1 e 8.2.

Articolo 8.1 Principio di lealtà: “Tutti i titolari di una tessera sportiva Aci devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”.

Articolo 8.2 Divieto di alterazione dei risultati sportivi: “È fatto divieto a tutti i titolari di una tessera sportiva ACI di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero, di assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle gare stesse. La frode in competizioni sportive è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 401 del 13 dic. 1989”.

Relativamente alla contestazione dell’articolo 8.2, però, è inevitabile notare come il risultato di gara del Rally Lana non sia stato alterato e in nessun caso si può dare per scontato che le ricognizioni abusive avrebbero agevolato la prestazione degli equipaggi in questione.

L’articolo 5, invece, è la base di tutto, l’obbligo di rispetto assoluto delle norme sportive del RSN e dei RDS emanati dalla Giunta Sportiva Aci. Recita testualmente: “L’osservanza del presente Regolamento Sportivo Nazionale (RSN) è obbligatoria per chiunque svolga attività nell’ambito dell’automobilismo sportivo. Per quanto non espressamente previsto nel presente RSN, si rinvia al Code. Fanno parte integrante del presente RSN i Regolamenti di Settore (RDS) che l’Aci ha emanato per la regolamentazione delle diverse discipline sportive organizzate sotto l’egida dell’Aci ed ai quali si rimanda anche in assenza di specifico richiamo. Il RSN e gli RDS hanno lo scopo di stabilire le regole di svolgimento e di controllo dell’attività sportiva automobilistica nazionale e di incoraggiarne e facilitarne la pratica. Il RSN non sarà mai applicato al fine di impedire o ostacolare una competizione o la partecipazione di un concorrente, salvo nei casi in cui la Federazione riterrà che queste misure siano necessarie affinché lo sport automobilistico italiano sia praticato in sicurezza ed equità e nel rispetto delle regole. La Federazione può apportare in qualsiasi momento modifiche ed aggiornamenti al presente RSN ed ai suoi RDS che avranno effetto a partire dalla data che verrà di volta in volta stabilita dalla Giunta Sportiva Aci. Ogni questione sull’interpretazione dei regolamenti federali è decisa dalla Giunta Sportiva Aci”.

Il paradosso dell’articolo 5, secondo noi che da tempo ormai ci battiamo per la liberalizzazione delle ricognizioni, è che dice che le regole hanno lo scopo di incentivare – incoraggiare e facilitare – l’attività sportiva. Quindi, sarebbe un incentivo quello di impedire il passaggio occasionale su parti del percorso di gara. Sembra in palese contrasto con le norme costituzionali sulla libera circolazione che sono alla base anche delle norme sportive.