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Aci Sport sospende due ufficiali di gara

1° ass monferrato2022

Sotto accusa per Aci Sport i comportamenti tenuti da due ufficiali di gara nella loro qualità di commissari di percorso in occasione del 25° Rally Colli del Monferrato del Moscato del dicembre 2022

Da tempo i rally non si corrono più, o quasi, alla luce dei fari e tra gli appassionati si vagheggia il fascino delle corse disputate quando il sole lascia spazio al buio. E d’inverno, si sa, viene buio presto. La prova speciale 8 del 25° Rally Colli del Monferrato del Moscato (vinto da Elwis Chentre, nella foto d’archivio), andata in onda lo scorso 4 dicembre nel tardo pomeriggio nei pressi di Moncalvo, in provincia di Asti, ha regalato emozioni ma, come si legge nella sentenza 15/2023 del Tribunale federale di AciSport, ben diverse da quelle che uno si aspetterebbe.

Il procedimento d’indagine instaurato dalla Procura Federale è il numero 60/22 avviato a seguito di segnalazione del fiduciario regionale del Piemonte ed ha portato al deferimento dei signori Enrico Filippo Revello e Ronny Boscolo per i comportamenti tenuti nella loro qualità di commissari di percorso in occasione di un infortunio accaduto durante lo svolgimento della P.S. 8 del “25° Rally Colli del Monferrato del Moscato” svoltosi il 4 dicembre 2022.

I fatti ricostruiti dal Tribunale federale

Nel corso della succitata PS, intorno alle ore 17,30, la vettura 89 usciva di strada all’altezza della postazione n. 15 (intermedio 1). Le vetture che sopraggiungevano venivano in un primo momento fermate dal commissario di percorso (Boscolo) e successivamente fatte ripartire in regime di prova speciale. Nel frattempo, una persona del pubblico, nel tentativo di prestare aiuto all’equipaggio della vettura 89 intento a riportare la vettura in strada, scivolava e batteva la testa sul cofano riportando una ferita. Veniva chiamata l’ambulanza che prelevava l’infortunato e lo conduceva al vicino ospedale.

Ciò premesso, dalle testimonianze degli equipaggi sopraggiunti (in particolare della vettura 101), del direttore di gara e del direttore di gara aggiunto sono stati individuati dalla Procura dei comportamenti tenuti dai due commissari di percorso non rispettosi del regolamento e non idonei per perizia e diligenza a fronteggiare l’accaduto.

In particolare, il Boscolo, in evidente stato di ebbrezza si sarebbe posto al centro della carreggiata impugnando la bandiera gialla e non invece quella rossa previo contatto con la direzione di gara, con ciò mettendo in pericolo sé stesso e i partecipanti alla gara sopravvenienti. Il Revello invece, nel richiedere l’intervento dell’ambulanza, avrebbe erroneamente identificato il ferito come un componente dell’equipaggio della vettura 89 e non, come in effetti era, uno spettatore intervenuto per prestare aiuto nello spostamento della vettura, con ciò causando il rallentamento delle operazioni di soccorso e lo svolgimento della gara.

L’udienza in video conferenza

All’udienza del 6 aprile 2023 il signor Enrico Filippo Revello ha dichiarato di essersi accorto dello stato di alterazione del Boscolo solo a fine gara perché prima erano stati poco insieme e perché comunque il buio impediva un contatto visivo tra i due distanti circa 50 metri.

Presente anche il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Capo, che si è riportato all’atto di deferimento.

Giurisprudenza sportiva

La Procura contesta agli incolpati, distinguendo la rilevanza delle rispettive condotte, la violazione, dell’art. 8.6 del RNS secondo il quale “I licenziati che rivestono incarichi federali elettivi, nominati o delegati, sono tenuti a operare con la massima correttezza, riservatezza e professionalità. È fatto loro divieto di diffondere le informazioni di cui dovessero venire a conoscenza in relazione ai loro incarichi e alle loro funzioni. Devono svolgere con tempestività i compiti e le funzioni loro affidati. Devono favorire l’applicazione delle norme federali. Non devono mai interferire nei compiti svolti dagli Ufficiali di gara, durante le manifestazioni sportive. Devono segnalare all’ACI tutte le anomalie che dovessero riscontrare nello svolgimento dell’attività sportiva in generale”; in combinato con l’art. 227.6 lett. b) del RNS per l’omissione colposa (errore non scusabile, negligenza, imperizia) dell’applicazione delle norme federali. Tanto premesso, ritiene il Collegio che con riguardo al Boscolo, il presentarsi in servizio in evidente stato di ebbrezza costituisce una gravissima violazione riconducibile non alla lettera b) ma alla lettera a) dell’art. 227.6 RNS, in quanto l’incolpato ha ecceduto nella assunzione di bevande alcoliche con la consapevolezza di dover successivamente svolgere dei compiti di responsabilità da cui dipendono la sicurezza e l’integrità degli equipaggi in gara e degli spettatori.

Tale comportamento è quindi molto più grave di quanto rappresentato dalla stessa Procura e deve essere sanzionato in modo esemplare. Con riguardo al Revello va detto che l’errore commesso nell’identificare la persona ferita appare più il frutto dell’inesperienza e della concitazione del momento che di negligenza o imperizia; certamente appare singolare che un militare della Croce Rossa quale è il Ravello, quindi per sua stessa ammissione esperto nel gestire situazioni di emergenza, non abbia pensato al momento di chiedere semplicemente all’infortunato chi fosse, come peraltro osservato dalla Procura.

Ritiene invece il Collegio che il Revello si sia reso responsabile di due ulteriori e distinti comportamenti, connessi peraltro al ruolo di capoposto e quindi di responsabile della postazione. Osserva il Collegio infatti che il Revello era stato a contatto con il Boscolo sin dalla mattina e che ciò nonostante ha sempre dichiarato di non aver notato lo stato di ebbrezza del suo sottoposto. Tale affermazione ad avviso del Collegio però non è sufficiente ad esonerarlo dalla propria responsabilità.

Le testimonianze raccolte dalla Procura indicano in modo univoco che lo stato di alterazione del Boscolo era molto evidente ed è quindi non credibile che l’unico che non l’abbia notato sia proprio il Revello. L’altro comportamento da censurare, in questo caso sotto il profilo della imperizia, consiste nell’aver dato l’errata disposizione al Boscolo di esibire la bandiera gialla anziché rossa pur in una situazione di grave pericolo dovuta alla presenza sul circuito di alcuni spettatori che abbandonando l’area loro riservata si erano diretti verso la macchina uscita di strada e si sono arrogati indebitamente il compito di prestare soccorso; tant’è che poi uno di loro si è ferito.

La sentenza

Il Collegio del Tribunale Federale dichiara i licenziati responsabili delle incolpazioni ascritte e applica a Enrico Filippo Revello la sanzione di 1 mese di sospensione delle licenze, e a Ronny Boscolo la sanzione di 6 mesi di sospensione delle licenze.